R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146): Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo unico. E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Art. 1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.)
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1). (1) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Art. 2. (art. 2 T.U. 1926).
Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (1). (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1961, n. 26, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1961, n. 135, edizione speciale, ha così deciso: «Pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione». I limiti indicati nella motivazione entro i quali la disposizione legislativa in esame è stata dichiarata illegittima, sono quelli nei quali essa attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 138 della costituzione, senza, in altre parole, provvedere ad indicare i criteri idonei e delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito. Art. 3.
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (1). La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (2). (1) Con D.M. 2 settembre 1957, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1957, n. 275, è stato istituito un nuovo modello della carta d'identità il quale, fra l'altro, si diversifica da quello precedentemente in vigore in quanto, in conformità della risoluzione adottata dal consiglio O.E.C.E. in data 16 aprile 1957, ha la quarta facciata riservata all'autorizzazione, concessa dalla Questura, di potersi servire delle facilitazioni per il passaggio di frontiera senza passaporto, per gli Stati con i quali esistano accordi al riguardo. Vedi, anche, artt. 288-294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 marzo 1963, n. 75, il terzo comma di esso è stato successivamente di nuovo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. Art. 4. (art. 3 T.U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (1). (1) Vedi, anche, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente norme sulla prevenzione nei confronti delle persone pericolose. Della esecuzione dei provvedimenti di polizia Art. 5. (art. 4 T.U. 1926).
I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. (*) Vedi anche artt. 8 -10, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Art. 6. (art. 5 T.U. 1926).
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
Art. 7. (art. 6 T.U. 1926).
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Delle autorizzazioni di polizia Art. 8. (art. 7 T.U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione. (*) Vedi, anche, gli artt. 11-18, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Art. 9. (art. 8 T.U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 10. (art. 9 T.U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Art. 11. (art. 10 T.U. 1926).
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 12. (art. 11 T.U. 1926).
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (1), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. (1) Vedi, per le persone tenute all'obblig o di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli l'art. 173, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. Art. 13. (art. 12 T.U. 1926).
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 14. (art. 13 T.U. 1926).
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio (1) e simili atti di polizia. (1) Conseguentemente all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, disposta con L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), tutte le case di meretricio sono state chiuse e non si fa, pertanto, più luogo ad autorizzazione di polizia relativa a «dichiarazioni di locali di meretricio». Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni. Art. 15. (art. 14 T.U. 1926).
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione (1). L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. (1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 16. (art. 15 T.U. 1926).
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
Art. 17.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. 2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (1). (1) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 17-bis.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (1). 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (2). (1) Comma così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 17-ter.
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (1). 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo
all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (2). 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (3). (1) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97. (2) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2001). (3) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 17-quater.
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza- ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 17-quinquies.
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 17-sexies.
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. TITOLO II Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici (*) Art. 18. (art. 17 T.U. 1926).
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. (*) Vedi, anche, gli artt. 19-28, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive. (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonche' dall'aeìrt. 113, 1^ comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 19. (art. 18 T.U.). (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. Art. 20. (art. 19 T.U. 1926).
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
Art. 21. (art. 20 T.U. 1926).
E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità. E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
Art. 22. (art. 21 T.U. 1926).
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.
Art. 23. (art. 22 T.U. 1926).
Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Art. 24. (art. 23 T.U. 1926).
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000 (1). (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonche' dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili Art. 25. (art. 24 T.U. 1926).
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 (1). (*) Vedi, anche, gli artt. 29-32, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 26. (art. 25 T.U. 1926).
Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
Art. 27. (art. 26 T.U. 1926).
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare Art. 28. (art. 27 T.U. 1926).
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). (*) Vedi, anche, gli artt. 33-43, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 29. (art. 28 T.U. 1926).
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi (19). Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno. (1) Sul divieto delle associazioni di carattere militare vedi anche D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43. Delle armi Art. 30. (art. 29 T.U. 1926).
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti. (*) Vedi, anche, gli artt. 40-80, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e L. 2 ottobre 1967, n. 895. L'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, ha triplicato le pene stabilite dal codice penale e dal presente T.U. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi. Art. 31. (art. 30 T.U. 1926).
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Art. 32. (art. 31 T.U. 1926).
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000 (1). (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a L. 4.000. La sanzione in rassegna è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 33. (1) Abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110. Art. 34. (art. 33 T.U. 1926).
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
Art. 35. (art. 34 T.U. 1926).
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (1). I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (2). E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (3).
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000 (4) (5). (1) Comma così modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. (2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sa nzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (4) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (5) L'originario 3° comma del presente articolo è stato così sostituito dagli attuali ultimi quattro dell'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4 -bis del sopra già citato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274. Art. 36. (art. 35 T.U. 1926).
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove. La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere. La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Art. 37. (art. 36 T.U. 1926).
E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (1). (1) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 38. (art. 37 T.U. 1926).
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri (1). Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. (1) Per i casi di omessa denuncia di materie esplodenti e di detenzione abusiva di armi, vedi, rispettivamente, gli artt. 679 e 697, codice penale del 1930, nonché la L. 2 ottobre 1967, n. 895. Art. 39. (art. 38 T.U. 1926).
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Art. 40. (art. 39 T.U. 1926).
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Art. 41. (art. 40 T.U. 1926).
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
Art. 42. (art. 41 T.U. 1926).
[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (1). [Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (1). Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (2). (1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. (2) Per il porto abusivo di armi vedi l'art. 699, c.p. 1930. La L. 22 dicembre 1956, n. 1452, che ha convertito in legge il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, ha soppresso l'art. 2 di tale decreto, il quale aggiungeva un comma al presente articolo. Con D.M. 4 dicembre 1991, sono stati determinati i requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi. Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 1994. Art. 43. (art. 42 T.U. 1926).
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Art. 44. (art. 43 T.U. 1926).
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. E' però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il
consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Art. 45. (art. 44 T.U. 1926).
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
Della prevenzione di infortuni e disastri Art. 46. (art. 45 T.U. 1926).
Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (1). (*) Vedi, anche, gli artt. 81-110, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (1) Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361. Art. 47. (art. 46 T.U. 1926).
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da que lli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina (1). (1) Vedi la nota 1 sub art. 46. Art. 48. (art. 47 T.U. 1926).
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
Art. 49. (art. 48 T.U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti (1). Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza. (1) Per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica di cui al presente articolo, vedi l'art. 89, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Art. 50. (art. 49 T.U. 1926).
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto (1). (1) Vedi, al riguardo, l'art. 97 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Art. 51. (art. 50 T.U. 1926).
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. E' consentita la rappresentanza.
Art. 52. (art. 51 T.U. 1926).
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
Art. 53. (art. 52 T.U. 1926).
E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno (1). (1) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1 994, n. 608 e le relative tabelle annesse. Art. 54. (art. 53 T.U. 1926).
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
Art. 55. (art. 54 T.U. 1926).
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (1). Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (2). E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 (3). L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 (4) (5). (1) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (2) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997. (3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110 nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra. (4) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110 nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra; a norma del medesimo art. 34 detta pena non può essere inferiore a tre mesi. (5) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4 -bis del sopra già indicato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274. Art. 56. (art. 55 T.U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
Art. 57. (art. 56 T.U. 1926).
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (1).
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. (1) Vedi, anche, art. 703, codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Art. 58. (art. 57 T.U. 1926).
E' vietato l'impiego di gas tossici (1) a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione (2). Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (3) se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento. (1) Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, con il quale è stato approvato il «Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», con il suo art. 1 così dispone: “Art. 1. Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico»: a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica». L'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con D.M. 6 febbraio 1935”. (2) La norma dell'art. 33, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, così dispone: «E' demandata al Prefetto l'autorizzazione per l'impiego dei gas tossici prevista dall'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 del relativo regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Il Prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all'art. 39 del presente decreto». (Trattasi della Commissione tecnica permanente, istituita presso ogni Prefettura e della quale fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il Questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio di sanità ed il comandante dei vigili del fuoco della Provincia). (3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 59. (art. 58 T.U. 1926).
E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Art. 60. (art. 59 T.U. 1926).
Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto (1). (1) Per quanto riguarda l'esercizio e l'impianto di ascensori e montacarichi in servizio privato, vedi la L. 24 ottobre 1942, n. 1415, il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 e il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 e per gli ascensori in servizio pubblico il R.D. 23 giugno 1927, n. 1110, D.L. 7 settembre 1938, n. 1696. Art. 61. (art. 60 T.U. 1926).
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 100.000 (1). (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. Art. 62. (art. 61 T.U. 1926). (*)
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 (1). I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, ma gazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 (2) (3). (*) Per quanto concerne il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, la norma è da intendersi abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340 - In vigore dal 9 dicembre 2000. (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. (3) Vedi, anche, gli artt. 111-114, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi Art. 63. (art. 62 T.U. 1926).
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e deposit i, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui. (*) Vedi, anche, l'art. 115, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Art. 64. (art. 63 T.U. 1926).
Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali (1). In mancanza di regolamenti il Podestà (2) provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile. (1) Vedi, anche, l'art. 216, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie. (2) Ora Sindaco. Art. 65. (art. 64 T.U. 1926).
Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà (1) che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica. (1) Ora Sindaco. Art. 66. (art. 65 T.U. 1926). Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 67. (art. 66 T.U. 1926).
I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.
TITOLO III Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici Degli spettacoli e trattenimenti pubblici Art. 68. (art. 67 T.U. 1926).
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (1).
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. (1) Comma così modificato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Art. 69. (art. 68 T.U. 1926).
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
Art. 70. (art. 69 T.U. 1926). (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 71. (art. 70 T.U. 1926).
Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
Art. 72. (art. 71 T.U. 1926).
Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali (1). (1) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 73. (1) (1) Articolo brogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Art. 74.
La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione. [Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del Ministero dell'interno] (1). L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero (2). (1) Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161. (2) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 75. (art. 73 T.U. 1926).
Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche (1). (1) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 76. (art. 74 T.U. 1926).
[Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 77. (art. 75 T.U. 1926).
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 78. (art. 76 T.U. 1926).
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici (1). Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto. Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 120.000 (2). (1) Attualmente, a norma dell'art. 5, L. 21 aprile 1962, n. 161, la commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche stabilisce, «in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale», se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. (2) Sanzione così aumentata mediante moltiplicazione per quaranta dell'importo originario, a norma del disposto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. Vedi, ora, l'art. 5, L. 21 aprile 1962, n. 161. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 79. Articolo abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653. Art. 80. (art. 78 T.U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Art. 81. (art. 79 T.U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni (1). (1) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 82. (art. 80 T.U. 1926).
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
Art. 83. (art. 81 T.U. 1926).
Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste (1). (1) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 84. (art. 82 T.U. 1926).
[I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo]. (1) (1) Articolo abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Art. 85. (art. 83 T.U. 1926).
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1). E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Degli esercizi pubblici Art. 86. (art. 84 T.U. 1926).
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (1), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (2), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (3), [esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture] (4), ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (4). (*) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930. (1) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298. (2) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. (3) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie. (4) Parole soppresse dall’articolo 4 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002). (5) Vedi, anche, D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 ed art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone: «Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere in feriore ad un mese e quella della ammenda a lire mille».
Art. 87. (art. 85 T.U. 1926).
E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Art. 88. (art. 86 T.U. 1926).
Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le società di corse di cava lli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse (1). [I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 1.000.000] (2).
(1) Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giuochi di abilità e concorsi pronostici), vedi D.Lgs.C.P.S. 14 aprile 1948, n. 496 e D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581. (2) Comma abrogato dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401. Art. 89 Art. 90. Art. 91 (1) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287. Art. 92. (art. 90 T.U. 1926).
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 93. (art. 91 T.U. 1926).
[La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati]. (1) Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante. (1) Comma abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Art. 94. (art. 92 T.U. 1926).
[L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei]. (1) (1) Articolo abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Art. 95 Art. 96 Art. 97) Art. 98 (1) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287. Art. 99. (art. 97 T.U. 1926).
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Art. 100. (art. 98 T.U. 1926).
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
Art. 101. (art. 99 T.U. 1926).
E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai (1). (1) L'art. 25, numero 6, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ha abrogato il secondo ed il terzo comma del presente articolo. Art. 102. (art. 100 T.U. 1926).
[E' vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente]. (1) (1) Articolo abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Art. 103. (art. 101 T.U. 1926).
[In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni. [Nelle stazioni climatiche o di cura, il Questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione] (1) (2). [Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione] (2)]. (3) (1) Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 luglio 1949, n. 478; nonché l'art. 190 del regolamento del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (2) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287. (3) Articolo abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Art. 104. (art. 102 T.U. 1926).
E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.
Art. 105. (art. 103 T.U. 1926).
Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio». Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
Art. 106. (art. 104 T.U. 1926).
Con decreto reale, su proposta dei Ministri dell'interno (1) e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche (2). Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio. (1) Ora del Ministero della sanità costituito con L. 13 marzo 1958, n. 296, la quale, negli artt. 1 e 2, indica i compiti del Ministero medesimo e le attribuzioni di altri Ministeri o Amministrazioni dello Stato ad esso devolute. (2) Vedi, anche, l'art. 250 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Art. 107. (art. 105 T.U. 1926).
I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità. Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
Art. 108. (art. 106 T.U. 1926).
Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. (1) [La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati]. (2) Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti (3). (1) Articolo abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente alla previsione che richiede, per l’esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza. (2) Comma abrogato dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. (3 Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 109. (art. 107 T.U. 1926).
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Ta le scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (1) (1) Articolo così sostituito dall’articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2001). Art. 110. (art. 108 T.U. 1926).
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di dispone nel pubblico interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non conve rtibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis de] decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e' vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente arti colo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (1) Articolo così sostituito dall’articolo 22, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003). Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico Art. 111. (art. 111 T.U. 1926).
[Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza] (1). (*) Vedi, anche, gli artt. 197-203, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (1) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt. 16 e 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 112. (artt. 112 e 113 T.U. 1926).
E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza (1), o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente. L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati (2). (1) Vedi, anche, per quanto concerne la repressione della circolazione di pubblicazioni oscene il R.D. 25 marzo 1911, n. 855, riportato al n. U/I. (2) L'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto che, per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale, cessino di avere efficacia gli artt. 112, comma terzo e 114, comma quarto del presente testo unico. Vedi, inoltre, la L. 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza, gli artt. 14 e 15, L. 8 febbraio 1948, n. 47, con disposizioni sulla stampa, e l'art. 528 Codice penale del 1930 relativo alle pubblicazioni e spettacoli osceni. Art. 113. (art. 114 T.U. 1926).
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica (1), è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni (2) (3). E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie. I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto. La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi. Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente. La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità. Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza. (1) Vedi, anche, l'art. 2 del concordato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con L. 27 maggio 1929, n. 810, l'art. 3, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato e la L. 8 febbraio 1948, n. 47. (2) Sulla vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, vedi, anche, art. 663, Codice penale del 1930. (3) La L. 23 gennaio 1941, n. 166 (Gazz. Uff. 3 aprile 1941, n. 80), recante norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni, ha così disposto: «Art. 1. Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali. Art. 2. L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da enti, amministra zioni ed autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 28 gennaio 1929, n. 113. Art. 3. Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal prefetto competente, il quale, ove lo creda, può sentire il ministero della cultura popolare, circa la opportunità della affissione. Art. 4. (così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480). - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Art. 5. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno».
Art. 114. (art. 115 T.U. 1926).
E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto (1). E' altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi. E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti (2). I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza (3).
(1) Con sentenza n. 49 del 10 -16 marzo 1971 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione». (2) Vedi, anche, l'art. 16, L. 8 febbraio 1948, n. 47. (3) L'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, riportato alla voce STAMPA ha disposto che la disposizione contenuta nel quarto comma del presente articolo cessi di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale. Delle agenzie pubbliche Art. 115. (art. 116 T.U. 1926).
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anc he sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (1). La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (2). Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza (3). (*) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta. (**) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684. (1) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. (2) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono: «Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice penale, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore. Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge. Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale. Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione. Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale». L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta. (3) Vedi, anche, l'art. 163, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Art. 116. (art. 117 T.U. 1926).
Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (1), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo. (1) Ora, Camera di commercio industria e agricoltura, a norma del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, che, soppressi con l'art. 1 i consigli provinciali dell'economia corporativa ha demandato le funzioni ed i poteri che questi avevano alle Camere di commercio, industria e agricoltura ricostituite in ogni capoluogo di provincia. Art. 117. (art. 118 T.U. 1926).
Nei comuni in cui esistono monti di pietà (1) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà (1). Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà. Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza. E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà (100) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse. (1) Oggi denominati a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745, «Monti di credito su pegno», i quali, giusto quanto disposto dall'art. 32 della sopra indicata legge, sono i soli enti che possano esercitare il credito pignoratizio; le agenzie di prestito su pegno, all'entrata in vigore della L. 10 maggio 1938, n. 745, già fornite di regolare licenza della Pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico qui riportato, sono state autorizzate a continuare la loro attività, ma possono ottenere il rinnovo della licenza solo in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, funzione ora espletata dalla Banca d'Italia, al quale sono tenute a trasmettere le situazioni periodiche, i bilanci e tutti gli altri dati eventualmente richiesti. Vedi al riguardo art. 32, L. 10 maggio 1938, n. 745, ed artt. 61 e 62, R.D. 25 maggio 1939, n. 1279. Art. 118. (art. 119 T.U. 1926).
L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento (1). (1) Vedi, sugli spedizionieri, L. 14 novembre 1941, n. 1442, e L. 15 dicembre 1949, n. 1138, e sugli spedizionieri doganali L. 22 dicembre 1960, n. 1612.
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Journal of Pharmaceutical and Biomedical AnalysisDetermination of tetracycline and its major degradationproducts by liquid chromatography with fluorescenceA. Pena a,*, A. Carmona b, A. Barbosa b, C. Lino a, I. Silveira a, B. Castillo ba Laboratory of Bromatology , Faculty of Pharmacy , Uni 6 ersity of Coimbra , 3000 Coimbra , Portugal b Laboratory of Instrumentals Techniques , Depa