Convenzione con la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata per la promozione dell’utilizzo di porzione di area di proprietà comunale da parte dei minori di età compresa tra zero e tre anni e delle loro famiglie.
L’anno duemiladieci, il giorno ______________ del mese di ____________ , presso la sede del Municipio di Ponte San Nicolò, tra: - il COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ, con sede in viale del Lavoro n. 1 – Codice fiscale 00673730289 – rappresentato da _______________________ Responsabile del Settore Servizi alla Persona, come da decreto del Sindaco n. __ del __._.____ ,
- la Cooperativa Sociale L’ALLEGRA BRIGATA s.c.a.r.l. di Ponte San Nicolò, rappresentata dalla Presidente ______________ , nata a ____________ ( __ ), il __.__.____ , residente in Ponte San Nicolò, via ________ , n. __ , che agisce in nome e per conto della stessa premesso che
- la Legge 28.08.1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”, prevede, agli artt. 3 e 7, la realizzazione di iniziative per favorire e sostenere le relazioni genitori-figli bambini e l’attivazione di interventi che facilitino l’uso del tempo e degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e, all’art. 2, che gli enti locali assicurino la partecipazione delle organizzazioni di utilità sociale nella definizione ed attuazione dei piani di intervento in favore dei minori;
- la Legge 08.11.2000, n. 328 recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” prevede, agli articoli 1 e 5, che gli enti locali riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale operanti nel settore della programmazione, gestione e organizzazione del “Sistema integrato di interventi e servizi sociali” e promuovano azioni di sostegno nei confronti degli stessi;
- il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, approvato con D.P.R. 03.05.2001, promuove lo
sviluppo da parte degli enti locali di servizi rivolti all’infanzia anche mediante l’offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da zero a tre anni, alla presenza di genitori, od altri adulti, come momento di supporto alle funzioni genitoriali;
- in data 23.09.1999 si è costituita l’Associazione L’Allegra Brigata Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale con sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, con finalità di solidarietà sociale ed ambito di intervento nei settori socio-culturale, ricreativo, ludico ed assistenziale, la quale ha attivato presso la propria sede una struttura educativa per la Prima Infanzia;
- in data 1.9.2006 la Cooperativa Sociale a r.l. L’Allegra Brigata è subentrata all’Associazione L’Allegra Brigata nella gestione dell’anzidetta struttura educativa per la prima infanzia sita in vicolo Parini n. 2/8;
- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2001, al fine di dare attuazione al Progetto per la Prima
Infanzia – approvato con atto di C.C. n. 46 del 07.09.1999 ed inserito all’interno del “Piano Triennale per
l’infanzia e l’adolescenza” di cui alla Legge 285/97 – è stato approvato lo ‘Schema di convenzione con l’Associazione L’Allegra Brigata per la realizzazione del Progetto per la Prima Infanzia’ e che in data 6.6.2001 (Rep. 461) si è provveduto alla stipula della convenzione stessa, i cui effetti sono cessati il 30.10.2001;
- con la stipula di detta convenzione l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha messo a
disposizione della citata Associazione per la realizzazione del Progetto Prima Infanzia la porzione di area di proprietà comunale di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), di circa mq. 600 adiacente alla struttura utilizzata dall’Associazione stessa, successivamente attrezzato con giochi da esterno adatti ai minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni;
- con atti di Giunta Comunale n. 27 del 03.04.2002, n. 99 del 29.09.2004 e n. 98 del 24.09.2008,
l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha disposto di dare continuazione all’esperienza intrapresa con il Centro Prima Infanzia, mediante la valorizzazione dello spazio attrezzato per l’utilizzo da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni e dei loro genitori, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione di volontariato L’Allegra Brigata per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, apertura e chiusura dei cancelli di accesso e manutenzione dell’area sopra indicata;
- con delibera di G.C. n. ____ del ____ l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha stabilito di
dare ulteriore prosecuzione all’iniziativa ed ha approvato il presente schema di convenzione ;
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Oggetto della Convenzione La Cooperativa Sociale a r.l. denominata L’Allegra Brigata (d’ora in avanti indicata come “Cooperativa”), con sede in Ponte San Nicolò, vicolo Parini n. 2/8, collabora con il Comune di Ponte San Nicolò per consentire la fruizione da parte dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni e degli adulti loro accompagnatori (genitori, nonni, baby sitter.) dello spazio indicato all’art. 2, denominato “Parco Allegro”. Art. 2 – Sede Il Comune di Ponte San Nicolò mette a disposizione dei soggetti indicati all’art. 1 della presente convenzione la porzione di area di proprietà comunale (giusto atto di cessione al Comune: notaio Pierino Rocchi di Padova, repertorio n. 67125 dell’11.02.1998, acquisito agli atti del Comune in data 06.04.1998, con protocollo n. 5359) di cui al foglio 6, mapp. 986 (ex 962/A), porzione contrassegnata nell’allegata planimetria con la lettera A di circa mq. 600, attrezzata con due gazebo di ampie dimensioni e con giochi da esterno, adatti a minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni. Art. 3 – Accesso L’accesso alla predetta area è riservato esclusivamente ai minori di cui all’art. 1 ed ai loro accompagnatori. Esso dovrò essere consentito a titolo del tutto gratuito e senza alcun onere di iscrizione. Art. 4 – Scopo della convenzione Con la presente convenzione l’Amministrazione Comunale si prefigge di favorire l’utilizzo degli spazi urbani da parte delle famiglie e dei minori e di sostenere le relazioni genitori-figli, favorendo l’uso del tempo libero in un contesto ludico e di interazione che agevoli le relazioni dei genitori con i figli, degli adulti tra loro e tra bambini, in un luogo e in un tempo libero da impegni quotidiani. Art. 5 – Oneri a carico della Cooperativa La Cooperativa assicura per tutta la durata della presente convenzione la manutenzione ordinaria dell’area e
delle sue pertinenze, così come la vigilanza all’interno del “Parco Allegro”. Con vigilanza si intendono l’apertura e la chiusura dei cancelli negli orari indicati al successivo art. 8 e la verifica dell’accesso esclusivamente da parte della popolazione di cui all’art. 1. La Cooperativa consentirà ai bambini fruitori dell’area attrezzata ed ai loro accompagnatori, qualora insorgano piccole necessità (quali, ad esempio, quella dell’utilizzo dei servizi igienici o di uno spazio per cambiare il bambino) e limitatamente al tempo necessario al loro soddisfacimento, di accedere alla struttura da essa adibita a micronido, struttura adiacente all’area stessa. Art. 6 – Oneri a carico del Comune di Ponte San Nicolò Il Comune di Ponte San Nicolò assicura la predisposizione e la collocazione all’esterno dell’area indicata all’art. 2 di cartelli indicanti la destinazione d’uso dell’area, la popolazione cui essa è riservata e gli orari di accesso alla stessa. La manutenzione straordinaria dell’area è a carico del Comune. Art. 7 – Personale Il personale da impiegare per la realizzazione dei servizi indicati al precedente art. 3 è individuato e remunerato dalla Cooperativa. Art. 8 – Orari e periodo di apertura dell’area L’accesso alla porzione di area di cui all’art. 2 della presente convenzione deve essere garantita da parte della Cooperativa per tutti i mesi compresi tra aprile e ed ottobre (inclusi) tutti i pomeriggi – ad esclusione dei giorni di sabato, domenica e dei festivi, fatto salvo per quanto di seguito indicato. Eventuali ulteriori periodi di sospensione devono essere concordati con l’Amministrazione comunale. Questi potranno in particolare ricadere in un arco di tempo non superiore alle tre settimane nel mese di agosto. Gli orari di accesso all’area potranno essere stabiliti dalla Cooperativa in relazione al periodo dell’anno. Essi non potranno essere inferiori a tre ore (previste nell’orario compreso tra le ore 15.00 e le ore 19.30). Nel restante orario la Cooperativa L’Allegra Brigata potrà avvalersi dell’area per la realizzazione delle proprie attività educative e ricreative rivolte ai minori. Art. 9 – Utilizzo dell’area da parte della Cooperativa Negli orari in cui la Cooperativa si avvale dell’area in via esclusiva, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, essa risponde direttamente per eventuali responsabilità che dovessero insorgere a seguito di infortuni o danni a cose o persone che si verificassero nell’area stessa, senza nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale. Art. 10 – Spese per l’acquisto di materiale Le spese per l’acquisto di eventuale attrezzatura necessaria per l’arredo e la fruizione della porzione di area di cui all’art. 2 della presente convenzione (es. materiale ludico, arredi da esterno, gazebo, ecc.) è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, nei limiti dei fondi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Il Comune potrà altresì, fermo restando quanto indicato al successivo comma, erogare contributi a ristoro delle spese sostenute dalla Cooperativa per l’acquisto di giochi ed arredi da esterno, purché gli acquisti siano stati preventivamente concordati ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Proprietario del materiale durevole eventualmente acquistato per favorire l’utilizzo dell’area di cui all’art. 2 della presente convenzione è il Comune di Ponte San Nicolò. Resta facoltà della Cooperativa provvedere con fondi propri all’acquisto di materiale per l’arredo dell’area,
la cui proprietà rimarrà in capo alla Cooperativa stessa. Art. 11 – Durata della convenzione La presente convenzione ha durata di due anni dalla data della stipula. Allo scadere della presente convenzione essa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta Comunale. In caso di scioglimento della Cooperativa L’Allegra Brigata o in caso di trasferimento da parte della stessa dalla sede utilizzata per la realizzazione delle proprie attività rivolte ai minori il presente atto si intende risolto di diritto. Art. 12 – Pubblicizzazione La pubblicizzazione del servizio e della possibilità di utilizzo dell’area indicata all’art. 2 della presente convenzione è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, che si riserva di individuare le modalità ritenute più opportune. La Cooperativa L’Allegra Brigata si impegna a collaborare con il predetto Comune per la diffusione dell’informazione tra i cittadini, anche mediante l’affissione presso la propria sede di eventuali locandine e la collocazione in luoghi visibili della stessa di pieghevoli informativi. Art. 13 – Verifica Il Comune mantiene, tramite il quinto Settore – Ufficio Servizi Sociali, la titolarità della vigilanza sul servizio attivato. La Cooperativa si impegna a fornire al Comune, entro il mese di ottobre di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, informazioni relative all’utilizzo dell’area da parte dell’utenza (numero medio di presenze settimanali distinte per minori ed accompagnatori, giorni ed orari di maggiore utilizzo dell’area, residenza della popolazione utente, percentuale di utenza che utilizza il “Parco Allegro” senza usufruisce dei servizi della Cooperativa con regolarità e ogni altra informazione ritenta utile o richiesta dall’Amministrazione Comunale). La Cooperativa si impegna inoltre a partecipare agli incontri promossi dall’Amministrazione comunale per la verifica dell’andamento di quanto previsto dalla presente convenzione e dell’utilizzo da parte dei genitori e dei bambini dell’area indicata all’art. 2. Art. 14 – Sospensione della convenzione In caso di verifica negativa sull’andamento del progetto o di sua concreta impossibilità di realizzazione o prosecuzione, il Comune di Ponte San Nicolò, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la sospensione della presente convenzione. Art. 15 – Imposta di bollo Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460/97. Art. 16 – Registrazione La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
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Evolution and Human Behavior 27 (2006) 259 – 269Male steroid hormones and female preferenceMarkus J. Rantalaa,*,1, C.J. Peter Erikssonb, Anssi Vainikkaa, Raine Korteta,2aDepartment of Biological and Environmental Science, University of Jyva¨skyla¨, P.O. Box 35,bDepartment of Mental Health and Alcohol Research, National Public Health Institute, Helsinki, FinlandInitial receipt 8 September