Osservatorioistituzioni.it

CAMERA DEI DEPUTATI Proposta di legge 2204
Disciplina del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei farmacisti
Firmatario: Capitanio Santolini, Bosi, Delfino, Ruvolo RELAZIONE
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto il Ministero della salute, con il decreto 26 settembre 2000, n. 510, ha autorizzato la commercializzazione nel nostro Paese di farmaci contenenti il principio attivo « levonorgestrel », impiegato quale cosiddetto « contraccettivo di emergenza ». Le modalità di funzionamento di tale principio attivo non sono ancora completamente note alla scienza. È tuttavia ammesso dalle stesse case farmaceutiche che producono e che distribuiscono i farmaci in questione che tale principio attivo – qualora venga assunto dopo la fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo – può impedire l’impianto dello stesso embrione, ovvero il suo annidamento nell’endometrio, provocando di fatto la morte del concepito. Per questa ragione il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, consentenza n. 8465 del 2 luglio 2001 ha imposto alle case farmaceutiche di modificare il foglietto illustrativo, affinché l’utente sia edotto in maniera chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull’ovulo già fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione. In considerazione di tale risultanza scientifica molti farmacisti hanno fatto ricorso per loro e per le loro farmacie all’obiezione di coscienza, rifiutando di tenere, di procurare e di vendere tali preparati. Da parte di taluni è stata tuttavia sollevata pubblicamente una polemica opposizione avverso tale diritto pacificamente esercitato da molti farmacisti, sostenendo che sarebbe impossibile da parte di questi fare ricorso all’obiezione di coscienza, essendo questa prevista solo nel caso di interruzione della gravidanza e, visto che secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la gravidanza ha inizio con l’impianto del concepito nel corpo della donna, tale processo nel caso di specie non sarebbe ancora iniziato, anzi verrebbe impedito proprio dall’assunzione del « levonorgestrel », donde l’inapplicabilità dell’obiezione di coscienza prevista dalla legge 22 maggio Da parte di altri si sostiene, inoltre, che in ogni caso al farmacista sarebbe preclusa l’obiezione di coscienza, essendo lo stesso – ai sensi dell’articolo 38 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 – tenuto a procurare nel più breve tempo possibile ogni specialità medicinale nazionale di cui sia richiesto; altri ancora sostengono che il farmacista obiettore di coscienza potrebbe comunque incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio, previsto e punito dall’articolo 340 del codice penale. Poiché, dunque, viene posta in discussione con siffatte argomentazioni giuridiche la possibilità, da parte dei farmacisti e più in generale degli operatori sanitari, di esercitare lecitamente il diritto all’obiezione di coscienza, rifiutando di procurare, vendere, cedere, prescrivere e somministrare i farmaci a base di « levonorgestrel » o – comunque – i farmaci potenzialmente abortivi, è necessario che il legislatore prenda posizione per riaffermare un diritto già di per sé in vigore e pacificamente riconoscibile in favore degli esercenti la professione sanitaria. Il diritto all’obiezione di coscienza quando gli atti richiesti da una norma siano potenzialmente in grado di porre fine a una vita umana è ormai pacificamente riconosciuto nel nostro ordinamento. Si pensi all’obiezione di coscienza riguardo al servizio militare, ovvero, appunto, all’obiezione di coscienza prevista dalla citata legge n. 194 del 1978 con riguardo all’aborto. La Corte costituzionale ha più volte affermato che « non può darsi una piena garanzia » dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà fondamentali senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale- culturale e il fondamento di valore etico-giuridico e, ancora, che la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale » (Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 25 Anche le principali dichiarazioni di ordine internazionale riconoscono il diritto dell’uomo all’obiezione di coscienza: ricordiamo, prima tra tutte, la Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, che all’articolo 18 riconosce che « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (.) ». È infine lo stesso codice deontologico del farmacista che all’articolo 1, lettera b), impone ai professionisti di « operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai princìpi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita ». Avuta dunque contezza della tutela costituzionale circa il diritto all’obiezione di coscienza, resta da stabilire se la materia per la quale s’invoca tale diritto sia meritevole di tutela. Indipendentemente dalle definizioni mediche di gravidanza è fuor di dubbio che il « concepito » goda parimenti nel nostro ordinamento di tutele di rango costituzionale. La Corte costituzionale ha stabilito che ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975). Tutte le successive sentenze in materia di aborto hanno riaffermato il diritto del concepito alla vita, che può essere sacrificato solo nel confronto con il diritto della madre alla salute e alla vita (Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997). Il diritto di obiezione di coscienza ha dunque come oggetto atti potenzialmente idonei a ledere quel supremo diritto alla vita che il nostro ordinamento riconosce e garantisce anche al concepito. Anche il Comitato nazionale per la bioetica, con un autorevole parere espresso all’unanimità in data 28 maggio 2004, ha affermato che ogniqualvolta sia in gioco quantomeno il dubbio circa il diritto all’esistenza del concepito – costituzionalmente tutelato e garantito – è senza dubbio da accogliere la possibilità per il medico (e dunque per ogni esercente la professione sanitaria) di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di « levonorgestrel ». Il progetto di legge qui presentato si configura dunque come un atto d’interpretazione autentica da parte del legislatore: l’articolo 1, comma 1, è volto a regolare il diritto all’obiezione di coscienza – di per sé già tutelato dal nostro ordinamento – rendendone più agevole l’esercizio pratico da parte degli obiettori. Il comma 2 prevede tutele in favore del professionista obiettore, specialmente se direttore o collaboratore, al fine di porlo al riparo da possibili discriminazioni sia prima della sua assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro subordinato. Le tutele si estendono anche in materia disciplinare e in qualsiasi ulteriore ambito, al fine di rendere la scelta dell’obiezione del tutto libera e discrezionale, come si addice a una decisione che riguarda l’aspetto etico e morale di ciascuna persona. Il comma 3 stabilisce, nel contempo, a carico dei farmacisti obiettori l’onere di informare l’azienda sanitaria locale ovvero l’azienda ospedaliera della loro scelta; lo stesso comma stabilisce, inoltre, che spetta alle regioni adottare le procedure idonee per tutelare gli utenti, tra le quali – a titolo di esempio – la predisposizione di elenchi delle farmacie nelle quali i medicinali in questione possono essere reperiti da chi ne fa richiesta. Con il comma 4, infine, si regolano le modalità per la

Source: http://osservatorioistituzioni.it/system/attachments/assets/000/002/472/original/C.2204.Rel.pdf

Ley_868_modelos

LEY N° 868 DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA CAPITULO I DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Art. 1° Se considera dibujo industrial toda combinación de líneas y colores; y modelo industrial toda forma plástica de líneas y colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial artesanal y que s

ziphealthcare.co.in

ZIP HEALTHCARE B-109, Gandhi Nagar, Gorakhpur (UP) Email id - [email protected] Mobile no-09415244808 S.No. PRODUCT + COMPOSITION PACK MRP 1 CEFUZ-250 2 CEFUZ-500 3 4 CEFZI-DT 5 cefixime +lactic acid bacillus dispersible CEFZI-OSR 6 CEFOZ-100 7 CEFOZ-200 8 CEFOZ-250 9 CEFOZ-500 10

Copyright © 2010-2014 Medical Articles