PS8151 - VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento) adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007;
VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8151 del 5 giugno 2012, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 1, 21, comma 3, e 23, lettera i), del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig. Alex Broek;
1. Secondo una segnalazione congiunta, pervenuta dai NAS e dall’AIFA in data 5 giugno 2012, e di informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo con verbale di pari data, il Sig. Alex Broek, tramite il sito internet in lingua italiana www.viagra-cialis-levitra.it (di cui risulta essere il titolare), prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on line farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili, indirizzandoli poi in modo automatico verso il sito internet www.bestgenericdrugs.net (di cui risulta essere il registrant) per l’effettuazione e il pagamento dell’ordine. 2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 5 giugno 2012, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8151, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 1, 21, comma 3, e 23, lettera i), del Codice del Consumo. 3. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, è il Sig. Alex Broek, titolare del sito internet www.viagra-cialis-levitra.it (URL: viagra-cialis-levitra.it), nonché registrant del sito internet www.bestgenericdrugs.net (URL: bestgenericdrugs.net). 4. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono il comando Carabinieri per la tutela della salute (“NAS”) e l’agenzia Italiana del Farmaco (“AIFA”) 5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo. 6. In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come “pratica commerciale” consiste in un’articolata strategia commerciale volta a indurre i consumatori italiani ad acquistare farmaci on line attraverso il sito internet www.bestgenericsdrugs.net. 7. A questo scopo, infatti, il professionista si sarebbe avvalso del sito internet in lingua italiana www.viagra-cialis-levitra.it, per convincere il consumatore italiano a ritenere che la vendita di farmaci on line in Italia sia del tutto lecita e indurlo, di conseguenza, al relativo acquisto mediante indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.net. Per contro, tale attività deve ritenersi vietata in Italia, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un
farmacista. In particolare, l’articolo 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai
farmacisti, mentre l’articolo 5 del D.L. n. 223/06 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci c.d. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine”. 8. Mediante le numerose e ripetute rassicurazioni fornite nel sito internet ponte il professionista tende, inoltre, a ingenerare nel consumatore italiano l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la propria salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita medica né di ricetta”; peraltro senza specificare, nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza. 9. Con specifico riferimento ai c.d. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/06) prevede, invece, l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. A ciò deve aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la legge italiana impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (c.d. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (articolo 80 del Decreto Legislativo. n. 219/06). II. MEMORIE DELLE PARTI 10. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 5 giugno 2012, con riferimento al procedimento cautelare, non sono state prodotte memorie difensive da parte del Sig. Alex Broek. III. VALUTAZIONI 11. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la scorrettezza della pratica commerciale in esame, in quanto risulta in violazione degli articoli 20, comma 1, 21, comma 3 e 23, lettera i), del Codice del Consumo. 12. Sotto il profilo del periculum in mora, si rileva che sia il sito ponte www.viagra-cialis-levitra.it che il sito a cui questo direttamente indirizza i consumatori per l’acquisto on line dei farmaci (www.bestgereicdrugs.net), sono attualmente accessibili. In merito, vale altresì osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto diretta a convincere i consumatori italiani, attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite sul sito internet ponte del professionista, che la vendita on line di farmaci in Italia sia del tutto lecita inducendoli, di conseguenza, al relativo acquisto mediante il diretto indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.it. 13. La pratica commerciale in contestazione appare ulteriormente aggravata dalla sua idoneità a porre in pericolo la salute del consumatore italiano posto che ingenera altresì l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita
1 [Regio Decreto, 27 luglio 1934, n, 1265, recante: “Testo unico delle leggi sanitarie”.]
2 [Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge n.
3 [Decreto Legislativo n. 219/06, “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive modificazioni) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 203/94/CE”.]medica né di ricetta” e senza, peraltro, specificare nel caso dei più convenienti prodotti generici la relativa origine e provenienza. 14. Tale pratica, inoltre, appare, particolarmente insidiosa anche in ragione dello specifico target di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l’impotenza maschile); infatti, prospettando loro la possibilità di evitare ogni occasione di eventuale imbarazzo personale (“nessun incontro imbarazzante con il medico e il farmacista”), la condotta del professionista può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line farmaci (e, in particolare farmaci c.d. etici per la cura di disfunzioni erettili), sul falso presupposto della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;
RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini della tempestività dell’intervento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
a) ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che il Sig. Alex Broek sospenda ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei siti internet www.viagra-cialis-levitra.it (URL: viagra-cialis-levitra.it) e www.bestgenericdrugs.net (URL: bestgenericdrugs.net) accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano; b) ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibili gli indirizzi internet corrispondenti ai siti web www.viagra-cialis-levitra.it (URL: viagra-cialis-levitra.it, attestato all’indirizzo IP: 69.72.240.50) e www.bestgenericdrugs.net (URL: bestgenericdrugs.net, attestato all’indirizzo IP: 91.205.41.174), impediscano l’accesso agli stessi da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano; c) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l’Autorità, per l’esecuzione del presente provvedimento si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria; d) che in luogo dei contenuti sospesi sia resa visibile una pagina web contenente l’avviso di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; e) che il Sig. Alex Broek comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
LA SUA RICHIESTA DI ACCESSO AL SITO È STATA BLOCCATA DAL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE ADOTTATA DALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IL 19 GIUGNO 2012, ASSUNTA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DEL CONSUMO, VISIONABILE NEL SITO WWW.AGCM.IT
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