ritti, perché le restrizioni sono incompatibili
dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 in combinato
con il dovere dello Stato di rispettare la neutra-
disposto con l’articolo 9 della Convenzione.
lità nell’esercizio del servizio pubblico, in par-ticolare nel campo dell’istruzione.
[La sentenza è oggetto di un’Opinione infra, Parte se-
58. Di conseguenza, vi è stata una violazione
c CASS. CIV., III sez., 11.5.2009, n. 10741
matrimonio, la gravidanza per problemi di
“annidamento”, per cui, nel (Omissis), si era ri-volta in (Omissis) al Centro Abate, del prof.
A.V., ove era stata affidata alle cure sia del
dott. C.D. che del dott. R.C.; che le era stato
prescritto un medicinale denominato Clomid e
che dopo alcuni mesi era insorta la gravidanza;
che, a seguito di ciò, il C. sospendeva la cura a
Configurabilità (Cost., artt. 2 e 32; cod. civ.,
base di Clomid e prescriveva altra terapia a ba-
se di Progesteronum; che, durante la terapia, laV. veniva sottoposta ad indagini ed accerta-
Il concepito, pur non avendo una piena
menti, senza però il rilascio di relativa certifica-
capacità giuridica, è comunque un sogget-
zione medica; che in data (Omissis) la stessa V. to di diritto, perché titolare di molteplici
partoriva presso detto Centro, con la nascita di
interessi personali riconosciuti dall’ordi-
un bambino di nome F., il quale presentava
namento sia nazionale che sovranaziona-
gravissime malformazioni (consistenti in ectro-
le, quali il diritto alla vita, alla salute, al-
dattilia del tipo monodactilus agli arti superio-
l’onore, all’identità personale, a nascere
ri, lobster olge agli arti inferiori, ipospadia ed
sano, diritti, questi, rispetto ai quali l’av-
atresia anale); che, a seguito di accertamenti,
verarsi della «condicio iuris» della nascita
era stato escluso che dette malformazioni fos-
è condizione imprescindibile per la loro
sero di origine ereditaria; che, pertanto, le stes-
azionabilità in giudizio ai fini risarcitori.
se erano dipese dalla somministrazione dei
Ne consegue che la persona nata con mal-
suddetti medicinali e non erano state rilevate
formazioni congenite, dovute alla colposa
nel periodo di gravidanza e di sviluppo del fe-
somministrazione di farmaci dannosi
to, con grave responsabilità dei medici curanti. (nella specie teratogeni), alla propria ma-
Ciò premesso, convenivano in giudizio il
dre, durante la gestazione, è legittimata a
Centro Abate, in persona di A.V., nonché i
domandare il risarcimento del danno alla
dottori C. e R. per sentirli dichiarare responsa-
salute nei confronti del medico che quei
bili dei fatti in questione, con condanna al ri-
farmaci prescrisse o non sconsigliò.
Si costituiva l’A., deducendo di non avere al-
cuna responsabilità contrattuale o extracon-
trattuale nei confronti della V. (che si era affi-data alle cure degli altri convenuti e non avevapartorito nel Centro); inoltre, che presso detto
Il fatto. Con atto notificato il 28-2-92, il 5-3-
Centro era stata solo in alcune occasioni visita-
92 ed il 4-5-92 i coniugi P.D. e V.S., in proprio
ta dal C. (al quale era permesso di ricevere i pa-
e quali genitori del minore F., premettevano:
zienti nella sola giornata di sabato, usando pe-
che la V. non era riuscita ad ottenere, dopo il
Si costituivano altresì il C. ed il R., deducen-
potevano essere rilevate in tempo utile per pra-
do: di essere meri esecutori delle direttive del
ticare un aborto terapeutico; il solo C. eccepiva
Centro Abate e del tutto privi di autonomia te-
la prescrizione quinquennale del diritto degli
rapeutica; che la V. non aveva avuto problemi
attori nei suoi confronti e l’assenza da parte
di annidamento bensì di ovulazione (con con-
sua della facoltà di prescrivere, autonomamen-
seguente prescrizione del Clomid, sospeso do-
po l’inizio della gravidanza); che sia il Clomid
Si costituivano altresì i coniugi P. – V., in
che il Progesteronum non avevano natura tera-
proprio e nella qualità, proponendo a loro vol-
togena e che, comunque, le denunziate malfor-
ta appello incidentale, con il quale chiedevano
mazioni non potevano essere accertate, me-
dichiararsi anche la responsabilità del C. e del
diante ecografia, prima del quinto mese di gra-
R., censurando la liquidazione dei danni per
come effettuata dal Giudice di primo grado.
Espletate due consulenze medico – legali di
La Corte d’Appello di Napoli, previa so-
ufficio, nonché prove testimoniali e prodotta
spensione dell’efficacia esecutiva della senten-
documentazione varia, l’adito Tribunale di Na-
za per le somme eccedenti l’importo di L.
poli, con sentenza depositata in data 25-5-
500.000.000, con sentenza n. 995, depositata in
2001, dichiarava la responsabilità esclusiva del-
data 19-3-2004, così statuiva: “in parziale acco-
l’A., condannandolo al pagamento, in favore
glimento dell’appello principale, nonché del-
del P. e della V., quali genitori di F., della som-
l’appello incidentale dei coniugi P., dichiara
ma di L. 2.152.400.000, nonché in favore della
anche il dott. C.D. responsabile dei danni subi-
V. in proprio della somma di L. 78.037.000 e
ti dai predetti coniugi e dal loro figlio F. e lo
del P. in proprio della somma di L. 41.508.000,
condanna, in solido con dott. A.V., al paga-
oltre interessi e spese di lite; rigettava la do-
mento, in favore dei coniugi P.-V. in proprio e
manda nei confronti del C. e del R. e dichiara-
nella qualità, delle somme già liquidate dal Tri-
va compensate le spese di lite tra quest’ultimi e
bunale a titolo di danni, con detrazione degli
importi già ricevuti dai danneggiati, nonché al-
Proponeva appello l’A. che, dopo aver chie-
la rifusione delle spese di lite di primo grado
sto in via preliminare la sospensione dell’effica-
già liquidate in favore degli attori”.
cia esecutiva della sentenza impugnata, conte-
stava che vi fosse prova della prescrizione alla
con atto notificato in data 3-2-2005, l’A. con
V. di due cicli di Clomid, come ritenuto dal
tre motivi, (r.g.n. 3697/05), illustrati da memo-
Tribunale, e deduceva che l’unica prescrizione
ria; resistono con autonomo controricorso il P.
di tale farmaco risultava in data antecedente a
e la V. nonché il C., che, a sua volta, propone
quella erroneamente ritenuta dal Tribunale
ricorso incidentale con cinque motivi (r.g. n.
(per cui la relativa assunzione era avvenuta in
7013/2005, con atto notificato in data 14/15-3-
epoca lontana dalla gravidanza) e che non era
2005, anche a P.F., divenuto maggiorenne in
necessario in proposito richiedere alcun “con-
data (Omissis)), illustrati da memoria, cui resi-
ste l’A. con controricorso. Il C. ha proposto al-
Aggiungeva che il Clomid era privo di effetti
tresì ulteriore ricorso (r.g.n. 7006/2005, con at-
teratogeni e che essendo stato prescritto in
to notificato sempre in data 14/15-3-2005, an-
epoca in cui non vi era gravidanza non era pos-
che a P.F.), e sempre con cinque motivi del tut-
sibile prevedere eventuali malformazioni del
to analoghi a quelli contenuti nel ricorso inci-
feto, teoricamente rilevabili in epoca in cui non
dentale; in relazione a detto ricorso del C., re-
era più possibile ricorrere all’aborto terapeuti-
sistono con autonomo controricorso sia l’A.,
co. Censurava, infine, la mancata declaratoria
sia i coniugi P.-V., sia in proprio P.F. (come
di responsabilità dei dottori C. e R., il tasso dei
detto divenuto maggiorenne). Infine, il C. ha
riconosciuti interessi compensativi e la con-
depositato nota di replica al P.G. in udienza.
Si costituivano il R. ed il C., che contestava-
I motivi. Ricorso A.
no la natura teratogena del Clomid ed afferma-
Con il primo motivo si deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 1223 e
2056 c.c., nonché dei principi in materia di
cato in data 3-2-2005 e prima che detto minore
rapporto di causalità; omessa, insufficiente e
diventasse maggiorenne in data (Omissis); sia
che è ammissibile il ricorso incidentale del C.
Si censurano due profili argomentativi della
(Omissis) In relazione al ricorso principale il
Corte territoriale, in ordine al disposto risarci-
primo motivo presenta profili, da un lato, di
mento dei danni: la violazione dell’obbligo in-
inammissibilità e, dall’altro, di infondatezza.
formativo nei confronti della V. da parte dei
Infatti, quanto al primo aspetto, detta do-
medici curanti, “che non potevano essere al-
glianza non individua la ratio decidendi dell’im-
l’oscuro dei rischi rappresentati dal farmaco
pugnata decisione sul punto perché, contraria-
prescritto”; l’assunzione da parte della V. di
mente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte
clomifene (contenuto nel Clomid), causa delle
napoletana non si limita a ritenere violato il do-
vere informativo in ordine ai rischi connessi al-
Si afferma che “la conclusione è infondata.
l’assunzione, da parte della madre, di clomife-
La Corte napoletana non imputa ai medici di
ne ma imputa ai medici anche la prescrizione,
aver prescritto un farmaco erroneo, cioè inca-
ai fini dell’ovulazione, di detto farmaco con
pace di curare la sterilità, ma di aver violato il
proprietà teratogene, sulla base di quanto spe-
dovere informativo circa i rischi di esso. L’ob-
cificamente asserito in una delle espletate con-
bligazione di curare è stata esattamente e dili-
sulenze tecniche di ufficio e dei dati statistici in
essa indicati; ciò risulta in modo evidente dalla
prescritto un farmaco erroneo, e dunque, sotto
motivazione della pronuncia in esame in cui,
questo riguardo, non sono responsabili né ver-
dopo aver premesso non rispondere al vero
so i genitori né verso il minore”.
“che l’unica prescrizione del Clomid alla pa-
Con il secondo motivo si deduce violazione e
ziente sia stata fatta in epoca lontana dall’ovu-
falsa applicazione degli artt. 115, e 191 e segg.
lazione”, si afferma che il consulente “ha de-
c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria
scritto una casistica di malformazioni su nati
motivazione su un punto decisivo della contro-
da donne, che avevano assunto il clomifene; in
particolare ha riportato che, su 2269 gravidan-
Si afferma che, in ordine alla ritenuta som-
ze associate con somministrazione di tale far-
ministrazione del Clomid in due cicli (uno an-
maco, si sono avuti 58 prodotti del concepi-
teriore alla gravidanza, l’altro “più prossimo”),
mento malformati ed ha descritto le malforma-
gli attori non hanno fornito alcuna prova (al di
zioni riscontrate, fra le quali ci sono anche
fuori della sola dichiarazione resa dalla V. al
quelle di cui è affetto il minore F., l’ipospadia,
la sindattilia e le lesioni congenite intestinali.
Con il terzo motivo si deduce violazione e
Ha aggiunto che in otto madri del gruppo di
falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., art. 5
58 il farmaco fu assunto durante le prime 6 set-
c.c., nonché dei principi della L. n. 194 del
timane di gravidanza. Ha evidenziato, inoltre,
1978 e omessa, insufficiente e contraddittoria
che nei primi 42 mesi di commerciabilità della
motivazione su un punto decisivo della contro-
sostanza si era avuta notizia di 7 infanti malfor-
versia. Si deduce che “la sentenza impugnata
mati su 7 gravidanze. Tali dati statistici sono
omette di motivare intorno al titolo di risarci-
incontrovertibili e, come ha assunto il primo
mento accordato al minore. Posto che esso non
ausiliare, la considerazione della scarsa fre-
è riconducibile all’inadempimento del dovere
quenza della teratogenicità non giustifica certo
informativo, è altresì da escludere che discenda
la nescienza sulla pericolosità del farmaco, già
da violazione del diritto a non nascere”.
evidenziata dalla letteratura all’epoca dell’as-
Ricorso incidentale C. (Omissis) Preliminar-
sunzione da parte della V., né l’aver trascurato,
mente, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi
da parte dei medici, le precauzioni necessarie
dell’art. 335 c.c., deve rilevarsi sia che ammissi-
per la somministrazione. Si noti a tale ultimo
bile è il ricorso principale nella parte in cui ri-
proposito che anche il secondo ausiliario, che
sulta proposto nei confronti di P.D. e V.S., ol-
pure ha assunto una posizione più cauta sulla
tre che in proprio, quali genitori esercenti la
capacità teratogena del Clomid, non l’ha nega-
potestà sul minore F., in quanto ad essi notifi-
Ed è proprio sulla ritenuta, in premessa, po-
zione e depatrimonializzazione e la funzione
tenzialità dannosa del farmaco in questione,
interpretativa del giudice in ordine alla forma-
che la Corte di merito configura la sussistenza
zione della cd. giurisprudenza-normativa, qua-
di colpevolezza in ordine al mancato esercizio
di una corretta informazione, sostenendo che
È indubbio che il vigente codice civile, con-
“da tutto quanto osservato discende innanzi-
trariamente alle sue origini stanche sulla scia
tutto la considerazione che i medici curanti,
delle codificazioni europee ottocentesche che
che non potevano essere all’oscuro dei rischi
videro nel code napoleon la più evidente mani-
rappresentati dal farmaco prescritto per la pre-
festazione, non rappresenta oggi più l’unica
senza di studi scientifici in proposito anche al-
fonte di riferimento per l’interprete in un ordi-
l’epoca della prescrizione, sono colpevoli in
namento caratterizzato da più fonti, tra cui una
quanto non hanno reso edotta la donna di tali
posizione preminente spetta alla Costituzione
rischi, anche se non frequenti; la conoscenza di
repubblicana del 1948 (che ha determinato il
essi avrebbe consentito ai coniugi P. di valuta-
passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale,
re appieno la scelta di ricorrere o meno a tale
caratterizzato da un punto di vista giuridico
farmaco per indurre l’ovulazione, ben consa-
dalla cd. centralità della persona), oltre alla le-
pevoli delle possibilità, a cui andavano incon-
gislazione ordinaria (finalizzata anche all’ade-
tro, di insorgenza di malformazioni nel feto”.
guamento del testo codicistico ai principi costi-
Riguardo, poi, al secondo aspetto, il primo
tuzionali), alla normativa comunitaria, ed alla
motivo è infondato là dove prospetta che la
mancata corretta informazione in questione ha
tale pluralità di fonti (civilistiche) ha deter-
inciso esclusivamente sul “potere di scelta”
minato i due suddetti fenomeni, tra loro con-
spettante i genitori sul “se assumere o non as-
nessi, della decodificazione e della depatrimo-
sumere il farmaco” per cui “la violazione del
nializzazione, intendendosi la prima come il
dovere informativo può dar luogo a risarci-
venir meno della tradizionale previsione di di-
mento del danno soltanto in favore dei genito-
sciplina di tutti gli interessi ritenuti meritevoli
ri, nel senso che “la condotta omissiva dei me-
di tutela in un unico testo normativo, a seguito
dici determina la perdita del potere di scelta
del subentrare di altre fonti, e la seconda nel-
ma non presenta alcun rapporto di causalità
l’attribuzione alla persona (in una prospettiva
con le menomazioni del bambino. Altro è non
non individuale ma nell’ambito delle formazio-
informare, non trasmettere dati conoscitivi,
ni sociali in cui estrinseca la propria identità e
che consentirebbero una scelta consapevole;
l’insieme dei valori di cui è espressione) una
altro, determinare un danno fisico a soggetto
posizione di centralità, quale portatrice di inte-
ressi non solo patrimoniali ma anche personali
Tale tesi non può assolutamente essere con-
(per quanto esplicitamente previsto, tra l’altro,
divisa: ritiene, infatti, la Corte che, limitata-
nello stesso testo costituzionale, con particola-
mente alla titolarità di alcuni interessi personali
protetti, vada affermata la soggettività giuridi-
In tale assetto ordinamentale l’apporto della
ca del nascituro, e, in via consequenziale, il
giurisprudenza, in specie di legittimità nel-
nesso di causalità tra il comportamento dei me-
l’espletamento della funzione di “nomofila-
dici (di omessa informazione e di prescrizione
chia” (vale a dire di indirizzo ai fini di un’uni-
dei farmaci dannosi) e le malformazioni dello
forme interpretazione delle norme) della Corte
stesso nascituro che, con la nascita, acquista
di Cassazione, assume sempre più rilievo nel si-
l’ulteriore diritto patrimoniale al risarcimento.
stema delle fonti in linea con la maggiore con-
L’asserzione della configurabilità del nascituro
sapevolezza dei giudici di operare in un siste-
quale soggetto giuridico comporta lo sviluppo
ma ordinamentale che, pur essendo di civil law
di due ineludibili premesse argomentative: l’at-
e, quindi, non basato su soli principi generati
tuale modo di essere e di strutturarsi del nostro
come avviene nei paesi di common law (Inghil-
ordinamento, in particolare civilistico, quale
terra, Stati Uniti ed altri), caratterizzati dal vin-
basato su una pluralità di fonti, con conse-
colo che una determinata pronuncia giurispru-
guente attuazione di cd. principi di decodifica-
denziale assume per le decisioni successive, si
configura come semi-aperto perché fondata
getti coinvolti compreso il concepito” (tra l’al-
non solo su disposizioni di legge riguardanti
tro, la Corte costituzionale ha dichiarato con
settoriali e dettagliate discipline ma anche su
sentenza n. 45/2005 inammissibile la richiesta
cd. clausole generati, e cioè su indicazioni di
di sottoporre a referendum abrogativo detta in-
“valori” ordinamentali, espressi con formule
tera legge perché “costituzionalmente necessa-
generiche (buona fede, solidarietà, funzione
ria” in relazione agli interessi tutelati, anche a
sociale della proprietà, utile sociale dell’impre-
livello internazionale, con particolare riferi-
sa, centralità della persona) che scientemente il
mento alla Convenzione di Oviedo del 4-4-
legislatore trasmette all’interprete per consen-
1997); la L. n. 194 del 1978, art. 1 prevede te-
tirgli, nell’ambito di una più ampia discrezio-
stualmente che “lo Stato garantisce il diritto al-
nalità, di “attualizzare” il diritto, anche me-
la procreazione cosciente e responsabile, rico-
diante l’individuazione (là dove consentito, co-
nosce il valore sociale della maternità e tutela
me nel caso dei diritti personali, non tassativi)
la vita umana dal suo inizio”; l’art 254 c.c.,
di nuove aree di protezione di interessi.
comma 1 prevede che il riconoscimento del fi-
In tal modo, con evidente applicazione del
glio naturale può effettuarsi non solo a favore
modello ermeneutico tipico della interessenju-
di chi è già nato ma anche dopo il solo conce-
risprudenz (cd. giurisprudenza degli interessi,
pimento; la L. n. 405 del 1975, nel disciplinare
in contrapposizione alla begriffsjurisprudenz o
l’istituzione dei consultori familiari, afferma
giurisprudenza dei concetti quale espressione
esplicitamente l’esigenza di protezione della
di un esasperato positivismo giuridico) si evita
salute del “prodotto del concepimento”; l’art.
sia il rischio, insito nel cd. sistema chiuso (del
32 Cost. (che oltre a prevedere come fonda-
tutto codificato e basato sul solo dato testuale
mentale il diritto alla salute e che ha costituito
delle disposizioni legislative senza alcun spazio
norma primaria di riferimento per l’interprete
di autonomia per l’interprete), del mancato,
in relazione all’evoluzione dei diritti della per-
immediato adeguamento all’evolversi dei tem-
sona), riferendosi all’individuo quale destinata-
pi, sia il rischio che comporta il cd. sistema
rio della relativa tutela, contempla implicita-
aperto, che rimette la creazione delle norme al
mente la protezione del nascituro; “il diritto al-
giudice sulla base anche di parametri socio-
la vita”, quale spettante ad “ogni individuo”, è
giuridici (ordine etico, coscienza sociale etc.) la
esplicitamente previsto non solo dall’art. 3 del-
cui valutazione può diventare arbitraria ed in-
la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uo-
mo del 1948 (approvata dall’Assemblea gene-
La funzione interpretativa del giudice, i
rale delle Nazioni Unite il 10-11-1948) ma an-
suoi limiti, la sua vis expansiva sono, dunque,
che dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamen-
funzionalmente collegati all’assetto costituzio-
tali dell’Unione europea del 7-12-2000 (poi in-
nale del nostro ordinamento quale Stato di
globata nella Costituzione europea), alla quale
diritto anch’esso caratterizzato dal Rule of law
il recente Trattato di Lisbona (con il quale in
(vale a dire dal principio di legalità), assetto
data 13-12-2007 i capi dei governi europei han-
in cui il primato della legge passa necessaria-
no deciso di dotare l’Unione europea di nuovo
mente attraverso l’attività ermeneutica del
assetto istituzionale) ha riconosciuto l’efficacia,
negli ordinamenti degli Stati-membri, propria
Pertanto, proprio in virtù di una interpreta-
dei Trattati dell’Unione europea; la Corte Co-
zione basata sulla pluralità delle fonti e, nel ca-
stituzionale con la sentenza n. 35/1997 attri-
so in esame, sulla clausola generale della cen-
buisce al concepito il diritto alla vita, dando at-
tralità della persona, si addiviene a ritenere il
to che il principio della tutela della vita umana
nascituro soggetto giuridico. Tale tesi trova
è stato oggetto anche di un riconoscimento
conforto in numerose disposizioni di legge, ol-
nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo (ap-
tre che in precedenti giurisprudenziali di que-
provata dalla Assemblea Generale delle Nazio-
sta Corte e della Corte Costituzionale. Ed, in-
ni Unite nel 1959 a New York e nel cui pream-
fatti, la L. n. 40 del 2004, art. 1 nell’indicare le
bolo è previsto che “il fanciullo, a causa della
finalità della procreazione medicalmente assi-
sua mancanza di maturità fisica ed intellettua-
stita statuisce la tutela dei diritti “di tutti i sog-
le, necessita di una protezione e di cure parti-
colari, ivi compresa una protezione legale ap-
che trova fondamento nell’art. 32 Cost., per il
propriata, sia prima che dopo la nascita”).
quale la tutela della salute è garantita come
Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività
fondamentale diritto dell’individuo, oltre che
giuridica una nozione senz’altro più ampia di
interesse della collettività, non è limitato alle
quella di capacità giuridica delle persone fisi-
attività che si esplicano dopo la nascita od a
che (che si acquista con la nascita ex art. 1
questa condizionate, ma deve ritenersi esteso
c.p.c., comma 1), con conseguente non assolu-
anche al dovere di assicurare le condizioni fa-
ta coincidenza, da un punto di vista giuridico,
vorevoli per l’integrità del nascituro nel perio-
tra soggetto e persona, e di quella di personali-
do che la precedono. Numerose norme preve-
tà giuridica (con riferimento agli enti ricono-
dono del resto forme di assistenza sanitaria alle
sciuti, dotati conseguentemente di autonomia
gestanti non al solo fine di garantire la salute
della donna ma altresì al fine di assicurare il
sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di inte-
miglior sviluppo e la salute stessa del nascitu-
ressi protetti, a vario titolo, anche sul piano
ro”, non altrettanto può dirsi, dall’altro lato, in
personale, nonché gli enti non riconosciuti
ordine alle ulteriori affermazioni (sempre in
(che pur dotati di autonomia patrimoniale “im-
dette sentenze) secondo cui “attraverso tali
perfetta” sono idonei a essere titolari di diritti
norme non viene ovviamente attribuita al con-
ed a esercitarli a mezzo dei propri organi rap-
cepito la personalità giuridica, ma dalle stesse
presentativi; sul punto, Cass. n. 8239/2000).
si evince chiaramente che il legislatore ha inte-
In tale contesto, il nascituro o concepito ri-
so tutelare l’individuo sin dal suo concepimen-
sulta comunque dotato di autonoma soggettivi-
to, garantendo se non un vero e proprio diritto
tà giuridica (specifica, speciale, attenuata,
alla nascita, che sia fatto il possibile per favori-
provvisoria o parziale che dir si voglia) perché
re la nascita e la salute”. Ciò in quanto, a parte
titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interes-
la considerazione che attualmente l’espressione
si personali in via diretta, quali il diritto alla vi-
personalità giuridica ha acquisito uno specifico
ta, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il
significato tecnico (come sopra già detto) con
diritto all’onore o alla reputazione, il diritto al-
riferimento alla sola categoria degli enti ricono-
l’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi
sciuti (perché è proprio il riconoscimento che
della condicio iuris della nascita ex art. 1 c.c.,
attribuisce personalità, ma non soggettività, e
comma 2 (sulla base dei due presupposti della
con essa un particolare regime di responsabili-
fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il
tà patrimoniale), non si può riconoscere all’in-
compimento di un atto respiratorio, fatta ecce-
dividuo – concepito la titolarità di un interesse
zione per la rilevanza giuridica del concepito,
protetto senza attribuirgli soggettività. Con
anche sul piano patrimoniale, in relazione alla
specifico riferimento al thema decidendum in
successione mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla
esame il nascituro ha, dunque, il diritto a na-
donazione ex art. 784 c.c.) è condizione impre-
scer sano, in virtù, in particolare, degli artt. 2 e
scindibile per la loro azionabilità in giudizio a
32 Cost. (senza dimenticare l’art. 3 della citata
fini risarcitori; su tale punto non può non rile-
Dichiarazione di Diritti fondamentali del-
varsi come la questione della soggettività del
l’Unione europea che esplicitamente prevede il
concepito sia stata già posta più volte all’atten-
diritto di ogni individuo all’integrità psicofisi-
zione del legislatore italiano con alcuni disegni
ca); su tale aspetto, la relativa lesione in que-
e proposte di legge (tra cui in particolare il di-
stione a carico di P.F. risulta correttamente af-
segno di L. n. 436 del 1996, di iniziativa di al-
fermata e motivata sulla base dell’inadempi-
cuni senatori e la proposta di L. n. 2965 del
mento dello specifico obbligo a carico sia del-
1997 di iniziativa di alcuni deputati).
l’A., nella qualità, che del C. di non sommini-
strare medicinali potenzialmente dannosi, an-
esposto, appaiono condivisibili le asserzioni già
che dal punto di vista teratogeno nonché
in precedenza espresse da questa Corte e di cui
dell’obbligo di corretta informazione, ai fini
alla sentenza n. 11503/1993 (poi pedissequa-
del consenso, nei confronti della V. in ordine ai
mente fatte proprie dalla sentenza n. 14488/
rischi della terapia adottata (obbligo, quest’ul-
2004) secondo cui “lo stesso diritto alla salute
timo, che “si riflette” anche nei confronti di
P.F., quale terzo destinatario di effetti protetti-
pendentemente da una corretta informazione
vi in relazione al rapporto madre-medico).
ai fini del consenso. Deve premettersi, in gene-
La Corte territoriale, infetti, sulla base delle
rale, che sia il contratto che la paziente pone in
risultanze processuali e della discrezionale va-
essere con la struttura sanitaria e sia il contrat-
lutazione dei dati delle espletate consulenze
to della stessa con il singolo medico risultano
tecniche d’ufficio, non ulteriormente esamina-
produttivi di effetti, oltre che nei confronti del-
bili nella presente sede di legittimità, dopo
le stesse parti, anche di ulteriori effetti, cd.
aver premesso che “l’A. ha dichiarato nel suo
protettivi, nei confronti del concepito e del ge-
atto di appello di non impugnare la sentenza,
nitore, come terzi (sul punto, tra le altre, Cass.
nella parte in cui ha riconosciuto che la V. si ri-
n. 14488/2004, n. 698 del 2006, n. 13953/2007,
volse al suo studio (e non al C.) per la cura del-
e n. 20320/2005); ciò in quanto, con specifico
la sua sterilità ed ha, conseguentemente, di-
riferimento al tema in esame, l’efficacia del
chiarato l’esistenza di un rapporto contrattuale
contratto, che si determina in base alla regola
tra l’appellante e la donna, da cui è derivata la
generale ex art. 1372 c.c. ovviamente tra le par-
responsabilità del detto medico per le malfor-
ti, si estende a favore di terzi soggetti, più che
mazioni del minore F.”, ha statuito che “da
in base alla pur rilevante disposizione di cui al-
tutto quanto osservato discende innanzitutto la
l’art. 1411 c.c., in virtù della lettura costituzio-
considerazione che i medici curanti, che non
nale dell’intera normativa codicistica in tema
potevano essere all’oscuro dei rischi rappre-
di efficacia e di interpretazione del contratto,
sentati dal farmaco prescritto per la presenza
per cui tale strumento negoziale non può esse-
di studi scientifici in proposito anche all’epoca
re considerato al di fuori della visione sociale
della prescrizione, sono colpevoli in quanto
(e non individuale) del nostro ordinamento,
non hanno reso edotta la donna di tali rischi,
caratterizzato dalla centralità della persona. Se,
anche se non frequenti; la conoscenza di essi
in tale prospettiva, causa del contratto (sia tipi-
avrebbe consentito ai coniugi P. di valutare ap-
co che atipico) è la sintesi degli interessi in
pieno la scelta di ricorrere o meno a tale farma-
concreto dei soggetti contraenti, quale fonte
co per indurre l’ovulazione, ben consapevoli
dei cd. effetti essenziali che lo stesso produce,
delle possibilità, a cui andavano incontro, di
non può negarsi all’accordo negoziale che in-
insorgenza di malformazioni nel feto. In secon-
tercorre tra una paziente – gestante, una strut-
do luogo, considerato che non può escludersi
tura sanitaria ed i medici l’idoneità a dar luogo
la capacità teratogena del clomifene, la sua pre-
a conseguenze giuridiche riguardo al soggetto
senza in circolo all’epoca del concepimento,
nascituro e all’altro genitore, nella sua qualità
l’assenza di aberrazioni cromosomiche nei ge-
di componente familiare; detto accordo, infat-
nitori del piccolo F. e di altre cause scatenanti,
ti, “si proietta” nei confronti del destinatario
nonché il verificarsi proprio di alcune di quelle
“finale” del negozio (il concepito che poi viene
malformazioni evidenziate dalla letteratura
ad esistenza) come anche nei confronti di chi
scientifica e dalla stessa casa farmaceutica pro-
(genitore), insieme alla madre, ha i diritti ed i
duttrice della sostanza, deve riconoscersi che le
doveri nei confronti dei figli di cui all’art 30
malformazioni da cui è affetto il minore fin
Cost. ed alla connessa normativa codicistica ed
dalla nascita vadano ascritte alla assunzione, da
Riguardo al consenso informato, deve riba-
Detto argomentare evidenzia che il compor-
dirsi che la relativa esigenza del suo “realizzar-
tamento posto in essere dall’A. e dal C. ha ri-
si” trova riscontro, oltre che in quanto previsto
guardato, provocando i danni per cui è proces-
in tema di Codice deontologico dei medici
so, P.F. dopo il suo concepimento (questione
(dapprima nella versione del 1998 agli artt. 30
di fatto non ulteriormente valutabile da questa
e 32 e in seguito in quella del 2006 agli artt 33 e
Corte) e risulta in linea con quanto già asserito
35, per cui il medico deve correttamente ed
dalla giurisprudenza di legittimità sulla respon-
esaurientemente informare il paziente in ordi-
sabilità medica nei confronti del nascituro in
ne alle terapie praticate al fine di ottenere il
ordine alla somministrazione di farmaci anche
consenso), principalmente nell’art. 32 Cost.,
potenzialmente dannosi per la salute, e indi-
comma 2 (a norma del quale “nessuno può es-
sere obbligato a un determinato trattamento
mancanza di consenso informato, nella diversa
sanitario se non per disposizione di legge”),
fattispecie da quella in esame con riguardo alla
nell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità
interruzione volontaria di gravidanza (e non in
della libertà personale con riferimento anche
relazione alla sola effettuazione di una terapia),
alla libertà di salvaguardia della propria salute
non può dar luogo a risarcimento anche nei
ed integrità fisica), nella L. n. 833 del 1978, art.
confronti del nascituro poi nato con malforma-
33 (che esclude trattamenti salutari contro l’as-
zioni, oltre che nei confronti della gestante-ma-
senso del paziente se questo non è in grado di
dre; ciò perché, in base alla condivisibile giuri-
esprimerlo e non ricorrono i presupposti dello
sprudenza di questa Corte (sul punto, tra le al-
stato di necessità ex art. 54 c.p.);
tre, la già citata sentenza n. 14488 del 2004, la
detto consenso ha come presupposto una at-
n. 6735/2002 e la n. 16123/2006) non è confi-
tività di corretta informazione, sia nella fase di
gurabile nel nostro ordinamento un diritto “a
formazione del consenso, sia nella fase antece-
non nascere se non sano” perché, in base alla
dente che in quella di esecuzione del contratto,
L. n. 194 del 1978, sull’interruzione volontaria
riconducibile (come in altri settori) alla clauso-
di gravidanza, e in particolare agli artt. 4 e 6
la generale di buona fede del nostro ordina-
nonché all’art. 7, comma 3, che prevedono la
mento civilistico ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
possibilità di interrompere la gravidanza nei
La violazione di tale obbligo comporta, con-
soli casi in cui la sua prosecuzione o il parto
sistendo in un dovere di comportamento, non
comportino un grave pericolo per la salute o la
un vizio (nullità) del contratto stesso, in man-
vita della donna, deve escludersi nel nostro or-
canza di una esplicita previsione in tal senso,
dinamento il c.d. aborto eugenetico. Pertanto
bensì il risarcimento del danno, come di recen-
il concepito, poi nato, non potrà avvalersi del
te affermato da questa Corte a Sezioni Unite
risarcimento del danno perché la madre non è
stata posta nella condizione di praticare l’abor-
Come bene messo in evidenza nella decisio-
to; tale circostanza non è in contrasto con la tu-
ne impugnata, nella vicenda in esame la man-
tela riconosciuta al nascituro, quale soggetto
cata osservanza dell’obbligo dei sanitari del
giuridico, ed ai suoi interessi e non prospetta
consenso informato ha riguardato esclusiva-
profili di incostituzionalità per quanto afferma-
mente la somministrazione a fini terapeutici di
to anche dalla Corte Costituzionale, con la pro-
medicinali poi rivelatisi dannosi per il concepi-
nuncia n. 27/1975 (anche se antecedente alla
to e non l’eventuale esercizio del diritto all’in-
legge sulla interruzione volontaria di gravidan-
za), secondo cui, pur sussistendo una tutela co-
in proposito ha affermato la Corte territoria-
stituzionale del concepito, deducibile dall’art.
le che “non appare rilevante la censura dell’ap-
31 Cost., comma 2, e art. 2 Cost., gli interessi
pello principale riguardante l’omessa rilevazio-
dello stesso possono venire in collisione con al-
ne e comunicazione alla V. delle malformazioni
tri beni anch’essi costituzionalmente tutelati
del feto, onde consentirle di ricorrere all’abor-
(come, nel caso di specie, la salute della ma-
to terapeutico. non potrebbe, a prescindere
dre). Del pari la Corte territoriale ha ritenuto
dalla sussistenza o meno di tali requisiti, co-
la responsabilità dei medici curanti (A. oltre
munque riconoscersi un risarcimento a tale ti-
che C.) in ordine alla somministrazione di un
tolo, poiché la donna non ha dimostrato che
farmaco dannoso, e ciò sulla base di una valu-
essa avrebbe effettivamente esercitato il diritto
tazione in fatto non ulteriormente censurabile
all’interruzione di gravidanza, se fosse stata
nella presente sede di legittimità; ha affermato
esattamente informata dal medico sulle malfor-
mazioni del feto”: è dunque evidente che detta
“né può l’A. asserire che, poiché il parto fu pre-
mancanza di consenso (ai fini della terapia e
so dai soli dottori C. e R., ogni responsabilità
non dell’interruzione di gravidanza), in relazio-
sia da ascrivere esclusivamente ai detti medici.
ne anche agli effetti nei confronti del nascituro,
Invero, innanzitutto è dimostrato con i testi e la
ha determinato l’obbligo a carico del responsa-
che il reparto della Clinica (Omissis), ove par-
Non sfugge, infatti, a questo Collegio che la
torì la donna, è riservato alle partorienti in cura
presso il Centro Abate e che il dott. A. è azioni-
In definitiva, diversi sono i criteri di indagine
sta della detta Clinica; in secondo luogo, le mal-
in ordine alla responsabilità penale ed alla re-
formazioni al minore non sono derivante da
sponsabilità civile, perché, con riferimento a
una cattiva conduzione del parto, bensì dalla
quest’ultima, l’illecito extracontrattuale è “san-
somministrazione del clomifene, avvenuta du-
zionato” con il risarcimento del danno ove il
rante il periodo in cui la V. era in cura presso il
fatto sia oggettivamente probabile e soggettiva-
Centro Abate ed affidata al dott. C.
mente prevedibile, mentre la responsabilità
Deve, dunque, ritenersi la responsabilità
contrattuale, anch’essa fonte in primis dell’ob-
concorrente dei dottori A. e C. per i danni cau-
bligo risarcitorio, sussiste se la prestazione ese-
sati agli attori.” Altresì infondata è l’ulteriore
guita non corrisponde a quanto pattuito (per
censura, sempre espressa nel primo motivo, in
qualità, quantità, vizi, ritardo ed altro) in stret-
ordine alla dedotta violazione “dei principi in
ta connessione con il grado di diligenza richie-
materia di rapporto di causalità”. Sul punto,
deve ribadirsi quanto già statuito da questa
Ciò premesso, nella vicenda in esame, risul-
Corte, secondo cui la valutazione del nesso di
tando comunque l’accertamento della sussi-
causalità (materiale), in sede civile, pur ispiran-
stenza del nesso di causalità come quaestio fac-
dosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (per
ti, è da rilevare che logica e sufficiente è la mo-
cui un evento è da considerarsi causato da un
tivazione sul punto: sia l’A. che il C. sono stati
altro se il primo non può verificarsi in assenza
ritenuti responsabili contrattualmente perché,
del secondo), fatte salve alcune peculiarità,
da un lato, non hanno informato compiuta-
presenta una rilevante differenza in relazione ai
mente la V. in relazione alla pericolosità dei
parametri probatori. Infatti, stante la diversità
farmaci prescritti, con ciò venendo meno allo
dei valori in gioco tra la responsabilità penale
specifico dovere di comportamento sopra ri-
(in cui principale punto di riferimento per il le-
chiamato (sul rapporto di causalità in tema di
gislatore è l’autore del reato, in relazione a fat-
obbligo informativo, Cass. n. 14638/2004) e,
tispecie tipiche) e quella civile (in cui il legisla-
dall’altro, hanno “inesattamente” adempiuto la
tore è di regola equidistante dalle parti conten-
prestazione a loro carico, in modo non diligen-
denti, con particolari situazioni di tutela del
te ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 prescri-
danneggiato, e vige, per l’illecito aquiliano, la
vendo un farmaco dannoso per il nascituro (sul
regola generale del neminem laedere), nel pri-
tema, Cass. n. 11316/2003). In entrambe dette
mo caso occorre che sia fornita la prova “oltre
ipotesi è evidente la sussistenza del nesso di
ogni ragionevole dubbio” (in tal senso l’ormai
causalità: il comportamento omissivo ha impe-
consolidato indirizzo della giurisprudenza pe-
dito alla V. di acconsentire al trattamento (o di
nale di questa Corte) mentre in materia civile
negarlo) in piena consapevolezza dei rischi
vige il diverso principio del “più probabile che
connessi; la prescrizione del Clomid, sulla base
non”, ovvero della prevalenza probabilistica,
di un’evidente e grave negligenza (per quanto
rispetto alla (quasi) certezza (sul punto, di re-
accertato dalla Corte territoriale), ha determi-
cente Cass. S.U. n. 576/2008 nonché Cass. n.
nato le lesioni e le malformazioni in oggetto.
In relazione a tale ultimo punto in ordine al-
Deve aggiungersi, poi, che in tema è respon-
la diligenza professionale del medico-chirurgo,
sabilità contrattuale (o da “contatto sociale”,
la sentenza in esame risulta in linea con quanto
spesso configurabile, sulla base della giurispru-
più volte affermato di recente da questa Corte
denza di questa Corte, in caso di attività medi-
(tra le altre, Cass. n. 12273/2004), secondo cui,
co – chirurgica nell’ambito di strutture sanita-
in linea con la decisione della Consulta n.
rie), come nel caso in esame, rileva in partico-
16671973, deve affermarsi che la limitazione
lar modo l’oggettiva “inesattezza” dell’adempi-
stabilita dall’art. 2236 c.c., della responsabilità
mento da parte del debitore da compararsi al
del prestatore d’opera intellettuale alla colpa
soggettivo criterio di valutazione del suo ope-
grave, configurabile nel caso di mancata appli-
rato in base alla diligenza media o “rafforzata”
cazione della cognizioni fondamentali attinenti
di cui, rispettivamente, all’art. 1176 c.c., com-
alla professione, è applicabile soltanto per la
colpa da imperizia nei casi di prestazioni parti-
colarmente difficili; non possono invece mai
mata dalla Corte di Napoli in virtù di un com-
difettare, neppure nei casi di particolare diffi-
piuto esame delle risultanze processuali e con
coltà, nel medico gli obblighi di diligenza del
ampia e logica motivazione; ha dedotto, infatti,
professionista che è un debitore qualificato, ai
detta Corte che: “egli seguì la donna nell’ambi-
sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, e di pruden-
to della struttura dell’A. per tutto il periodo
za, che pertanto, pur in casi di particolare dif-
della gravidanza e quello precedente, le pre-
scrisse i farmaci e gli esami necessari e la operò
In parte infondato e in parte inammissibile è
al momento del parto, avvenuto con taglio ce-
il secondo motivo (del ricorso principale) in
sareo. egli non ha dimostrato la assunta impo-
ordine alla prova “offerta” dagli attori, con
sizione del protocollo da seguire e dei farmaci
specifico riferimento alla “duplice” sommini-
da prescrivere da parte dell’A.; . dagli atti di
strazione del farmaco, nonché in ordine all’ac-
causa è emerso che egli collaborava con il Cen-
coglimento “acritico” da parte della Corte ter-
tro Abate da alcuni anni come assistente del ti-
ritoriale del contenuto della relazione tecnica.
tolare, era inserito nella struttura e veniva retri-
Infondata è la censura sul regime probatorio
buito regolarmente per l’opera professionale
nella controversia in esame: in proposito deve
prestata in favore delle pazienti del Centro
ribadirsi quanto già statuito in modo consoli-
(cfr. deposizioni dei testi di parte attrice e dei
dato da questa Corte (tra le altre Cass. n. 9471/
convenuti C. e R., nonché ricevute di paga-
2004) che, dando luogo la relazione che si in-
mento degli emolumenti prodotti dal C.). Ma
staura tra medico (nonché la struttura sanita-
l’inserimento di un medico in una struttura
ria) e paziente ad un rapporto di tipo contrat-
pubblica o privata non lo esime certamente da
tuale (quand’anche fondato su solo contatto
responsabilità personale per l’opera professio-
sociale), in base alla regola di cui all’art. 1218
nale prestata ai pazienti, in considerazione del
c.c. compete non già al paziente “allegarne” e
fatto che è proprio il medico che valuta il caso
provarne la sussistenza, ma al medico ed alla
del paziente, decide il programma terapeutico
struttura sanitaria dimostrarne la mancanza; il
da attuare e ne controlla l’evolversi nel tem-
paziente ha l’onere di “allegare” l’inesattezza
dell’adempimento non la colpa né tanto meno
domanda di accertamento di responsabilità (e
Per il resto detto secondo motivo è inammis-
di conseguente pronuncia risarcitoria) nei con-
sibile là dove tende ad un non consentito riesa-
fronti del C., si rileva: i coniugi P.-V. hanno
me delle risultanze di causa (modalità di som-
convenuto sia l’A., nella qualità, che i dottori
ministrazione del Clomid) o dei dati della con-
C. e R. per sentirli condannare al risarcimento
sulenza di ufficio, discrezionalmente valutabili
di tutti i danni subiti in relazione alla loro con-
dotta complessiva nell’ambito del rapporto sa-
Altresì inammissibile è il terzo motivo in
nitario-paziente, che non può non comprende-
quanto non censura, come tra l’altro esposto
re, per quanto già esposto, sia il dovere genera-
in sede di esame deprimo motivo, la ratio deci-
le di una corretta informazione, sia l’obbligo di
dendi dell’impugnata decisione, fondata sulla
non prescrivere farmaci potenzialmente lesivi
violazione di due obblighi (quello relativo al-
del bene salute (come poi “in concreto” accer-
l’informazione della paziente e quello riguar-
tato in sede di consulenza di ufficio); inoltre,
dante la prescrizione di un farmaco potenzial-
mentre l’A., in sede di gravame, non propone-
mente dannoso), limitandosi ad esporre un
va alcuna domanda di condanna del C., solo
convincimento proprio del ricorrente in anti-
prospettando una differente tesi rispetto a
tesi a quello della Corte territoriale, con speci-
quanto ritenuto in primo grado, la condanna, a
fico riferimento alla violazione del diritto a
titolo solidale, nei confronti dello stesso C. fu
introdotta innanzi al Tribunale da detti coniugi
Non meritevole di accoglimento è anche il
e dagli stessi riproposta, in via d’appello inci-
ricorso incidentale in relazione a tutti i motivi.
Quanto al primo motivo si osserva innanzi-
Né, infine, l’appello principale dell’A. intro-
tutto che la responsabilità del C. è stata affer-
duceva questioni “nuove” (rispetto all’origina-
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
ria causa petendi), tali da comportare l’inam-
In conclusione, deve affermarsi, stante la
missibilità del gravame, con riflessi sull’impu-
soggettività giuridica di P.F. sul piano persona-
le (nei limiti indicati), quale concepito, il suo
Privo di pregio è anche il secondo motivo, in
diritto a nascere sano ed il corrispondente ob-
ordine al presunto giudicato formatosi sull’in-
bligo di detti sanitari di risarcirlo (diritto al ri-
serimento nella struttura e sull’esistenza di un
sarcimento che per il nascituro, avente caratte-
rapporto contrattuale tra la V. e l’A., con rite-
re patrimoniale, è condizionato, quanto alla ti-
nuta conseguente esclusione della responsabili-
tolarità, all’evento nascita ex art. 1 c.c., comma
2, ed azionabile dagli esercenti la potestà) per
in base agli artt. 1228 e 2232 c.c., va rilevato
mancata osservanza sia del dovere di una cor-
che la solidarietà tra vari soggetti obbligati ver-
retta informazione (ai fini del consenso infor-
so il danneggiato non è esclusa dal diverso tito-
mato) in ordine alla terapia prescritta alla ma-
lo di responsabilità a carico degli “ausiliari” o
dre (e ciò in quanto il rapporto instaurato dalla
“sostituti” rispetto ai “padroni” o “committen-
madre con i sanitari produce effetti protettivi
ti”, soprattutto in casi in cui un unico evento
nei confronti del nascituro), sta del dovere di
dannoso è ascrivibile a più persone, come nella
somministrare fermaci non dannosi per il na-
vicenda in esame, in cui, per la Corte territoria-
scituro stesso. Non avrebbe invece quest’ulti-
le, il rapporto tra la V. ed i sanitari in questio-
mo avuto diritto al risarcimento qualora il con-
ne, pur nella diversità dei compiti di ciascuno,
senso informato necessitasse ai fini dell’inter-
era da considerarsi unico (come testualmente
ruzione di gravidanza (e non della mera pre-
si afferma alle pagine 9 e 10 nella sentenza im-
scrizione di formaci), stante la non configura-
pugnata, in relazione alla “responsabilità con-
bilità del diritto a non nascere (se non sano).
corrente dei dottori A. e C. per in danni causa-
Ancora, e sempre sulla base del nesso di causa-
lità quale prospettabile nella vicenda in esame
In definitiva, si evince dalla motivazione dei
ai sensi dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1176 c.c.,
giudici di secondo grado la configurazione del-
comma 2, risulta dovuto, come stabilito nella
l’attività svolta dal C., nell’ambito del Centro
sentenza impugnata, il risarcimento in questio-
Abate, da “contatto sociale” con la V., con
conseguente assunzione di obblighi personali e
In relazione alla natura della controversia
sussistono giusti motivi per dichiarare intera-
Inammissibili sono le doglianze di cui al ter-
mente compensate tra tutte le parti le spese del
zo e il quarto motivo: a parte la considerazione,
come già detto, che la Corte di Napoli ha datoampiamente conto delle ragioni del decidere,
[Varrone Presidente – Spagna Musso Estensore –
anche con riferimento ai danni liquidati a P.F.
Salvi P.M. (concl. conf.). – A.V. (avv. Irti) – P.D. e
ed ai suoi genitori (sia non patrimoniali che pa-
trimoniali), le censure, in particolare, di cui aidetti motivi in parte sono generiche (non è in-
Nota di commento: «Il concepito soggetto di di-
fatti dato comprendere “l’arbitrarietà” e la
ritto ed i limiti dell’interpretazione»
mancanza di motivazione in proposito dedottedal ricorrente incidentale nel terzo motivo) e in
I. Il caso
parte riguardano circostanze di fatto (l’entitàdelle lesioni e dei danni patrimoniali in sede di
La Corte riconosce soggettività giuridica al con-
terzo motivo nonché il comportamento del C.
cepito. I precedenti non sono significativi (Corte
in ordine all’obbligo di informazione, la prova
cost., 18.2.1975, n. 27, infra, sez. III, che peròesclude che il concepito sia «persona»; v.
in proposito offerta dalla V., la dannosità del
29.7.2004, n. 14488; Cass., 14.7.2006, n. 16123, en-
Clomid in relazione alla terapia praticata nel-
trambe infra, sez. III, sul danno al nascituro), e
l’ambito del quarto motivo) non ulteriormente
dunque la decisione può considerarsi come leading
Per quanto già esposto, assorbito è il quinto
Il caso era in realtà semplice, e non richiedeva che
si arrivasse alla affermazione della soggettività del
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
nascituro, a risolverlo sarebbero bastati espedienti
turo gode, quale è quello leso dalla condotta del me-
meno retorici. Una donna assume, su consiglio dei
dico? Il cosiddetto «diritto a nascere sano».
ginecologi, un farmaco che stimola l’ovulazione. Si
In pratica, il nascituro, in quanto soggetto di di-
accerta nel corso del giudizio di merito che quel far-
ritto, è titolare di una serie di diritti soggettivi, di cui
maco ha causato una grave malformazione al feto.
la Corte fa anche una elencazione, e della cui stra-
La Corte riconosce al bambino, una volta nato, il
nezza diremo in seguito, e, tra questi diritti, c’è quel-
diritto al risarcimento del danno, e per farlo dice
lo a nascere sano. Due sono allora gli aspetti critici
che il nascituro ha durante la fase di gestazione un
di questa decisione: in primo luogo, l’attribuzione al
«diritto a nascere sano», leso dalla colpa dei medici,
nascituro della soggettività giuridica; in secondo
diritto che però stranamente, quando il concepito,
luogo, la conseguente attribuzione al nascituro, pro-
una volta nato, agisce, si trasforma in «diritto alla sa-
prio perché soggetto di diritto, tra i tanti diritti sog-
lute». Ovviamente, dire che il nascituro ha un dirit-
gettivi, anche di un falso diritto, quale è quello a na-
to, equivale a dire che ha soggettività.
Non ve ne era alcun bisogno. Il concepito, una
Anticipiamo, allora, alcuni argomenti di questa
volta nato, agisce semplicemente per il danno alla
critica della soggettività del nascituro. La soggettivi-
salute infertogli durante la gestazione.
tà è usata, ed il fenomeno come vedremo non ri-
Vediamo i molti punti critici di questa sentenza.
guarda solo il concepito, per istituire soggetti pro-tetti, ossia entità a cui si riconosce lo statuto del sog-
II. Le questioni
getto di diritto, titolare di diritti soggettivi, per lopiù enucleati in vista ed in ragione dello scopo di tu-
1. L’abuso della soggettività giuridica. Se-
condo Yan Thomas la critica antimoderna al sogget-
Per due motivi almeno questa tendenza è arbitra-
to di diritto, costruzione giuridica antica, è dovuta
ria. Il primo è che, come meglio vedremo, non è isti-
prevalentemente agli effetti negativi connessi al-
tuendo il concepito come soggetto che lo si tutela
l’abuso di questo concetto. Gli attacchi da più parti
meglio, ma è invece considerandolo come oggetto
rivolti alla onnipotenza che il diritto attribuisce, at-
(di tutela) che si raggiunge quello scopo. Non è fa-
traverso la categoria moderna del soggetto di diritto,
cendo del concepito il titolare di diritti immaginari –
all’individuo, signore di se stesso e della natura, han-
come il «diritto a nascere sano» – che si realizza lo
no fondamento nella tendenza alla moltiplicazione
scopo di tutela, bensì considerandolo, per l’appun-
dei soggetti di diritto. La crisi, dunque, più che nel
concetto, è nell’abuso che se ne fa (Y. Thomas, 85
Del resto, il soggetto di diritto è una tecnica di
imputazione di situazioni giuridiche, non è una tec-
La causa di questo abuso è nota: l’idea che per
proteggere una certa entità occorre istituirla come
Esposta questa perplessità, che sarà oggetto di
soggetto di diritto. Eccone un esempio nella decisio-
considerazioni successive, è di una certa importanza
ne in commento, di cui giova ripercorrere il fatto:
dedicare alcune riflessioni al ragionamento con il
due corti di merito accertano che la somministrazio-
quale la Corte perviene ad attribuire al concepito la
ne di un farmaco al fine di indurre l’ovulazione, ha
soggettività giuridica. Del resto, è la stessa Corte a
avuto effetti negativi sul feto, che, a causa di quella
dichiarare il suo metodo, ed a farne fondamento ar-
medicina, è nato malformato. La Corte deve decide-
gomentativo della conclusione cui perviene.
re se il neonato può considerarsi danneggiato ed inche termini. Lo fa con una costruzione concettuale
sovrabbondante rispetto allo scopo. Innanzitutto,
«centralità della persona». È la stessa Corte a
attribuisce al concepito «soggettività giuridica»,
dire che l’attribuzione al concepito della soggettività
proprio per renderlo soggetto danneggiato dalla
giuridica passa attraverso due premesse argomenta-
condotta: «ritiene la Corte che, limitatamente alla ti-
tive: a) il nostro ordinamento è basato su una plura-
tolarità di alcuni interessi personali protetti, vada af-
lità delle fonti; b) tra le fonti di diritto c’è la giuri-
fermata la soggettività giuridica del nascituro, e, in via
sprudenza, in funzione, precisamente, di giurispru-
consequenziale, il nesso di causalità tra il comporta-
denza-normativa, la quale, proprio in quanto fonte
mento dei medici e le malformazioni dello stesso na-
di diritto, può ben riconoscere al concepito la sog-
scituro, che, con la nascita, acquista l’ulteriore dirittopatrimoniale al risarcimento». Dunque i medici,
agendo in modo colpevole, somministrando un far-
Non sarebbe errato sostenere che l’attribuzione
maco nocivo, ledono i diritti di un soggetto giuridi-
di soggettività giuridica è appannaggio del solo legi-
co, già esistente in quel momento, già titolare di di-
slatore. Il soggetto di diritto è un artificio che serve
ritti. Tale è il nascituro. E, tra i diritti di cui il nasci-
al legislatore per imputare a persone, o a collettività
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
di persone, la titolarità di diritti e di obblighi. Per-
ne etico, coscienza sociale), la cui valutazione può di-
tanto, per poter dire che il nascituro è anch’esso un
ventare arbitraria ed incontrollata.
soggetto di diritto, tra gli altri già istituiti dal legisla-
Dunque, è attribuendo significato concreto alla
tore, occorrerebbe dimostrare che quest’ultimo l’ha
clausola generale della «centralità della persona»,
attraverso però il metodo della «giurisprudenza de-
La Corte avverte questo problema, ed avverte
gli interessi», che si arriva a riconoscere soggettività
(forse) il fatto che un’attribuzione legislativa esplici-
giuridica al concepito, senza violare il principio di
ta non c’è. Non c’è una norma che attribuisce sog-
gettività al nascituro. Ma, pur avvertendo questo
Chiunque abbia dimestichezza con le questioni di
problema, la Corte è consapevole del fatto che l’as-
teoria dell’interpretazione ha già capito da queste
senza di una espressa attribuzione di soggettività al
poche notazioni non solo l’irrilevanza di questo ar-
nascituro non è di ostacolo alla possibilità di attri-
gomento rispetto alla decisione poi presa, ma anche
buire la soggettività per via interpretativa.
una certa approssimazione con cui la Corte utilizza
Ed è su questo punto che il S.C. ha premura di
concetti della teoria dell’interpretazione.
giustificare il suo metodo interpretativo, ossia ha
Tanto per dire: innanzitutto non si comprende
premura di dire che la sua interpretazione delle nor-
perché mai il ruolo dell’interprete dovrebbe essere
me del sistema, in base alle quali si può ricavare una
costretto tra l’alternativa «giurisprudenza dei con-
regola di soggettività giuridica del nascituro, non è
cetti» – «giurisprudenza degli interessi», che, tra
un’interpretazione eversiva, ma è un’interpretazione
l’altro sono formule non sempre corrispondenti ad
in linea con il sistema delle fonti. Il metodo che la
omogenee visioni dell’interpretazione. In secondo
Corte assume di seguire, però, è frutto di evidente
luogo, stupisce l’affermazione della Corte per la
confusione, ed anzi, se seguito correttamente, porte-
quale la giurisprudenza dei concetti sarebbe espres-
rebbe alla conclusione contraria. Vediamo perché.
sione di un esasperato positivismo, al contrario della
In sintesi il ragionamento è questo. La Costitu-
giurisprudenza degli interessi. È noto che entrambe
zione attribuisce alla persona una posizione di cen-
le teorie si sono sviluppate, invece, all’interno di
tralità nell’ordinamento giuridico. La «centralità
concezioni positivistiche del diritto, ed anzi di esal-
della persona» è una clausola generale, che l’inter-
tazione della fedeltà dell’interprete alla legge.
prete ha il compito di riempire di contenuto con-
Vediamo invece ora perché le affermazioni sul
creto. Le clausole generali sono tipiche di un siste-
ma che la Corte chiama «semi-aperto», ossia un si-
Cominciamo dalla prima premessa argomentati-
stema che contiene disposizioni espresse con for-
va. Il sistema conterrebbe una clausola generale di
mule generiche (buona fede, solidarietà, centralità
«centralità della persona» dal cui significato la Corte
della persona) che rimandano a «valori ordinamen-
poi deduce la soggettività del concepito. È noto che
tali» e che il legislatore tiene volutamente generiche
le clausole generali sono norme dal significato am-
in modo da consentire all’interprete di attualizzare
pio o indefinito, che il giudice deve riempire di con-
il diritto, individuando nuove aree di protezione di
tenuto concreto nel singolo caso. Sono considerate
clausole generali, ad esempio, la «buona fede» op-
Si badi, però, che nel dare concretezza di significa-
pure la «giusta causa» del licenziamento. I modi con
to alla clausola generale della «centralità della perso-
i quali l’interprete conferisce significato concreto al-
na» la Corte agisce nel pieno rispetto del principio
la clausola generale sono diversi e riflettono anche
della separazione dei poteri, non inventa diritto, non
un diverso modo di intendere la funzione interpre-
usurpa prerogative del legislatore. La funzione inter-
tativa. Essi non ci interessano per gli scopi di questo
pretativa del giudice qui è rispettosa del principio di
discorso. Ci interessa però capire se veramente esi-
legalità grazie al ricorso al metodo cosiddetto della
ste una clausola generale di «centralità della perso-
«giurisprudenza degli interessi», che, secondo la Cor-
te, a differenza di quello della «giurisprudenza dei
Le clausole generali, saranno pure clausole dal
concetti», consente di perseguire un duplice risultato:
significato aperto o indefinito, ma sono pur sempre
a) evita il rischio, tipico di un sistema chiuso (invece il
clausole, ossia sono pur sempre espressioni lingui-
nostro è semi-aperto) di non concedere alcuna auto-
stiche usate dal legislatore per scopi precisi, all’in-
nomia all’interprete, e quindi di non consentire l’ade-
terno di disposizioni normative. L’interprete se le
guamento del diritto all’evolversi dei tempi, rischio
trova già scritte, e cerca di dare loro un significato
che invece si correrebbe a seguire la «giurisprudenza
nel caso concreto. È indubbio che l’espressione
dei concetti»; b) ma nello stesso tempo evita il rischio
«buona fede» sia una clausola: si tratta cioè di una
tipico dei sistemi aperti (il nostro, si ripete, è semi-
espressione che il legislatore usa effettivamente in
aperto), che invece, rimettono al giudice la creazione
una serie di norme, e così dicendo per giusta causa,
di norme sulla base di parametri socio-giuridici (ordi-
solidarietà, eccetera. L’intero discorso sulle clausole
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
generali presuppone che il legislatore le usi espres-
ossia, dato il concetto della centralità della persona,
samente. La clausola generale non è (e non può es-
arriva a dire che il concepito è soggetto di diritto?
sere) una invenzione dell’interprete, specialmente
Attraverso l’esame di alcune precise norme, che di-
se tale interprete ritiene di operare in un sistema
ligentemente richiama. Si tratta in particolare del-
semi-aperto, che non concede arbitrio al suo opera-
l’art. 1 della legge sulla procreazione medicalmente
assistita, che tutela i diritti di tutti i soggetti coinvolti
Ed allora, dove, in quale contesto, il legislatore,
nella fecondazione «compreso il concepito»; del-
compreso quello costituzionale, utilizza l’espressio-
l’art. 1 della l. 22.5.1978, n. 194 (Norme per la tutela
ne «centralità della persona»? A ben vedere non v’è
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
alcuna norma in cui è contenuta quella espressione. della gravidanza), che proclama di tutelare la vita
E questa notazione non è affatto oziosa. Altro è dire
umana «sin dal suo inizio»; l’art. 254 cod. civ. che
che esiste una espressione usata dal legislatore in
prevede il riconoscimento del figlio naturale anche
modo indefinito e generico, con l’intento di rimette-
quando questi è soltanto concepito e non ancora na-
re all’interprete la specificazione di significato, altro
to; ed infine da tutte le norme sovranazionali che
è dire che l’espressione può invece essere creata dal-
contemplano il diritto alla vita, che è riconosciuto
l’interprete stesso, il quale poi dice anche come tale
anche al nascituro, o che comunque proteggono il
espressione va riempita di significato nel caso con-
creto. Nel primo caso il legislatore autorizza l’inter-
Vedremo in seguito il reale significato di queste
prete a riempire di significato l’espressione generica,
norme, per ora preme mettere in luce come la Corte,
nel secondo una tale autorizzazione non c’è. C’è in-
che aveva ripudiato il metodo della giurisprudenza
vece un interprete che, ricavando in via interpretati-
dei concetti, a vantaggio di quello degli interessi, in-
va la clausola generale, in realtà la crea, e dunque
vece finisce con il seguire proprio il primo dei due.
opera in un modo assai più creativo di quanto egli
È noto che idea portante della giurisprudenza dei
concetti era che questi ultimi andassero ricavati
A ben vedere la «centralità delle persona» lungi
astraendo da norme del sistema, ed è ciò che fa, per
dall’essere una espressione elastica o generica, effet-
l’appunto, la Corte, la quale da una serie di norme,
tivamente usata dal legislatore, è un principio, un
per l’appunto, astrae il concetto di soggettività giu-
«valore», se vogliamo, che la Corte ricava interpre-
ridica del concepito, sulla base del dato che tutte
tando alcune norme, e precisamente gli artt. 2 e 32
quelle norme hanno in comune la considerazione
della Costituzione, come espressamente essa affer-
del concepito come soggetto. Non v’è niente in que-
sto metodo della giurisprudenza degli interessi, tan-
La «centralità della persona» non è una espressio-
to prediletta dalla Corte nella sua premessa metodo-
ne effettivamente usata dal legislatore, alla quale oc-
logica; ed anzi, i teorici di quest’ultima obiettereb-
corre dare un significato più preciso magari ricor-
bero alla Corte proprio ciò che obiettarono alla giu-
rendo alla «giurisprudenza degli interessi», ma,
risprudenza dei concetti: vale a dire che la correttez-
guarda caso, è un concetto che la Corte ricava inter-
za della decisione, da un punto di vista giuridico, di-
pretando le nome costituzionali, proprio come face-
pende solo dalla corretta considerazione dello scopo
vano i seguaci della giurisprudenza dei concetti che
delle norme. E come vedremo, proprio l’avere tra-
la Corte invece dichiara di rifiutare. Questione di
scurato lo scopo, nonostante l’adesione alla giuri-
non poco conto. Non siamo davanti ad una clausola
sprudenza degli interessi, ha portato la Corte ad una
generale, siamo davanti ad un concetto ricavato per
soluzione niente affatto condivisibile, ossia a ritene-
via interpretativa da alcune clausole di legge.
re che da quelle norme si deduce che il concepito èsoggetto; una considerazione dello scopo avrebbe
3. Come si arriva dalla «centralità della
invece portato a dire che quelle norme lo ritengono
persona» alla soggettività del concepito. Per
piuttosto come un oggetto di tutela.
evitare che si dica che le questioni giuridiche sono
La Corte quindi afferma di seguire un metodo
spesso questioni di nomi, supponiamo tuttavia che
che però non solo essa di fatto non segue, ma che
quanto detto sopra non abbia particolare rilievo.
pure dalla stessa Corte è frainteso nel suo effettivo
Che la «centralità della persona» sia una clausola ge-
nerale oppure che sia un concetto ricavato astraen-do da norme dell’ordinamento, è questione che po-
4. Il concepito come soggetto. Sia detto solo
trebbe avere poco rilievo. Ciò che conta è che da
per inciso, alla fine di queste notazioni sul metodo,
quel concetto di centralità della persona si possa ri-
che la Corte discutibilmente ritiene che il metodo
cavare un argomento a favore della soggettività del
opposto a quello da lei preferito (ma disatteso), tipi-
co del sistema chiuso, non consenta alcuna autono-
Come procede la Corte su questo punto? Come,
mia dell’interprete. Basta chiedersi quanto di creati-
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
vo c’è in realtà nella astrazione di concetti partendo
valenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla
da norme, che è ciò che proponevano i seguaci del
salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la
concettualismo, e dunque quanto è opera dell’inter-
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora
prete, piuttosto che del legislatore, la edificazione di
quel sistema concettuale da cui poi dedurre le regole
Se la Corte vuol intendere che il concepito è sog-
del caso. E si scoprirebbe che l’interprete, quello
getto in quanto le persone lo sono, ed il concepito è
della giurisprudenza dei concetti, diversamente da
persona, allora le obiezioni a questo modo di pensa-
quanto ingenuamente pensa la Corte, esercita invero
una notevole autonomia in quel procedimento di
Innanzitutto, pare superabile l’idea che il mondo
creazione e sistemazione di concetti. La decisione in
delle entità si divide in persone o cose e che, non po-
commento ne è dimostrazione. Essa ricava il concet-
tendo il concepito considerarsi una cosa, deve essere
to di «centralità della persona» da alcune norme
ritenuto una persona. Modo di pensare questo che
della Costituzione, e lo fa esercitando discrezionali-
si basa su un senso malinteso della suddetta distin-
tà, ed allo stesso modo ricava il concetto di «sogget-
zione (mi permetto di rimandare per la critica della
tività del concepito» sempre astraendo da norme del
distinzione tra persone e cose a Cricenti, I diritti
sistema, per via di discrezionalità interpretativa. sul corpo, 1 ss., infra, sez. IV).
Piuttosto, le questioni sono altre. Innanzitutto,
Torniamo dunque al problema di partenza: su co-
l’idea che le regole di tutela del concepito possano
sa è basato il riconoscimento di personalità giuridica
ricavarsi dalla sua «natura» di persona è evidente-
del concepito? Per rispondere alla domanda do-
mente un caso di fallacia naturalistica (su cui resta
vremmo forse sgombrare il campo da un malinteso.
determinante Carcaterra, 1 ss., infra, sez. IV). Ve-
Potrebbe sembrare che la Corte basi la soggettività
diamo meglio di cosa si tratta. Alcuni ritengono che
del concepito sul suo essere una persona, sia pure
le soluzioni giuridiche che coinvolgono la persona, e
non ancora nata. Questa conclusione si potrebbe ri-
dunque il concepito, presuppongono la previa indi-
cavare proprio dal fatto che premessa di tutto il di-
viduazione teoretica del concetto di persona (ossia:
scorso, come la Corte stessa dichiara, è la «centralità
cosa è la persona) e poi l’identificazione empirica
della persona». Tutto il discorso che la Corte fa sulla
dei soggetti cui il concetto di persona è riferibile.
«centralità della persona» non avrebbe senso se quel
Costoro conseguentemente sostengono che persona
discorso non fosse riferibile al concepito, proprio in
è ogni essere umano, e che dunque tale è anche il
quanto costui è da considerasi come persona. In
concepito, in quanto essere umano anch’egli (per
buona sostanza, il concepito beneficia, almeno in
esempio Hoyos Castañeda, 522 s., infra, sez. IV:
parte, della «centralità della persona», poiché è esso
«El ordenamiento jurìdico positivo no puede negarlea la persona la condiciòn de sujeto de derecho, cual-
Si usa il condizionale perché anche su questo
quiera que sea su condiciòn; debe, por el contrario, re-
punto la decisione è confusa. Infatti, mentre pone
conocer, tutelar y proteger legalmente las exigensias
come premessa della soggettività del concepito la
radicales que se desprenden de la dignidad de la per-
«centralità della persona» il che farebbe pensare che
sona humana que la hacen ser ante el derecho un
il concepito è soggetto proprio in quanto è persona,
prius, un ser dueòo de si mismo, libre y responsable,
espressamente invece afferma, nel corso della moti-
esto es, un sui iuris». In modo altrettanto esplicito
vazione, che il concepito è soggetto, ma non perso-
Palazzani, 96, infra, sez. IV: «solo a partire da
un’indagine teoretica sul concetto di persona e da
Ma se la Corte, ponendo come premessa che le
una identificazione empirica dei soggetti ai quali è
norme sul concepito si interpretano alla luce del
riconoscibile lo statuto di persone è possibile fonda-
principio della «centralità della persona» ha voluto
re norme che siano valide oggettivamente, ossia cri-
dire che il concepito è, per l’appunto, persona, allo-
teri di comportamento che valgano per tutti (indi-
ra saremmo dentro ad un antica questione, della
stintamente), in tutte le situazioni». In senso sostan-
quale i giuristi moderni pare che non si vogliano li-
zialmente analogo, Andorno, 69, infra, sez. IV).
berare, ossia quella di decidere lo statuto giuridico
Al concepito si applica allora lo statuto della per-
del concepito partendo dalla sua natura, e precisa-
mente dalla natura di persona umana. L’apparte-
È evidente in questo modo di pensare un caso ti-
nenza del concepito al genere delle persone umane
pico di fallacia naturalistica. L’obiezione della cosid-
gli garantisce i diritti di queste ultime. Basterebbe,
detta fallacia naturalistica è propria dei sostenitori
per liberarsi da questo condizionamento, citare una
del divisionismo. Non è ovviamente la sede questa
ormai nota decisione della Corte costituzionale, che
in cui si può dare conto compiutamente del proble-
invero la pensa diversamente (Corte cost.,
ma, ma in sintesi la questione può essere esemplifi-
18.2.1975, n. 27, infra, sez. III: «Ora non esiste equi-
cata nel modo che segue. Il divisionismo assume che
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
le proposizioni normative non sono derivabili da
soggettive, la Corte non tiene conto affatto, nel mo-
quelle conoscitive (v. pure sul punto Scarpelli, 978
mento in cui non sembra porsi il problema della
ss., infra, sez. IV), il dover essere non può essere de-
compatibilità con lo stadio esistenziale del concepi-
to di diritti che invero presuppongono, per l’appun-
Più precisamente dal fatto di essere il concepito
to, che il soggetto di diritto agisca in determinati
una persona non si può ricavare alcunché circa il
rapporti giuridici. La Corte espressamente sostiene
suo statuto giuridico. La conclusione può essere così
che: «il concepito risulta dotato di autonoma soggetti-
ulteriormente esemplificata. Il ragionamento che
vità giuridica (.) perché titolare, sul piano sostanzia-
identifica il concepito con la persona e, che, data
le, di alcuni interessi personali (.) quali il diritto alla
questa identificazione, ne trae la conseguenza che il
vita (.) il diritto all’onore o alla reputazione, il dirit-
concepito va protetto, come si fa con le persone, se-
to alla identità personale».
gue il seguente schema: a) il concepito è persona; b)
La reputazione è la stima di cui si gode nell’am-
le persone non si sopprimono; c) il concepito non si
biente sociale, e come tale presuppone un individuo
sopprime. È di tutta evidenza che la norma che vieta
che in quell’ambiente sociale agisca e non può chia-
di sopprimere il concepito non è ricavata dal fatto
ramente essere riferita al concepito; l’onore è la sti-
che il concepito è una persona, bensì dal giudizio
ma che ciascuno di noi ha di sé, derivata dalla vita in
negativo circa l’uccisione delle persone. Per potere
società, ed il concepito non ha né onore né disono-
esprime le norma in quei termini (il concepito non si
re; l’identità personale è fatta di segni che presup-
sopprime) occorre avere espresso un giudizio di tipo
pongono l’inserimento dell’individuo in una società
etico (è male sopprimere le persone), ed è su questo
di rapporti giuridici, come il nome, la data di nasci-
giudizio etico che viene fondata la norma, piuttosto
ta, i segni particolari ecc., così che anche per tale di-
che sul giudizio di fatto (il concepito è persona).
ritto si può predicare l’incompatibilità con lo stadioesistenziale del concepito.
5. Il concepito soggetto di diritto o og-
Perché la giurisprudenza arriva a conclusioni che
getto di tutela? Sfortunatamente la Corte attri-
possono sembrare stupefacenti (il concepito con
buisce al concepito la soggettività giuridica sulla ba-
una sua reputazione)? Vi arriva perché, come abbia-
se del fatto che costui è persona («Pertanto (.) sulla
mo detto all’inizio, utilizza lo strumento del sogget-
clausola generale della centralità della persona, si ad-
to di diritto per scopi che a quel concetto non ap-
diviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico». Ab-
partengono. Il soggetto di diritto è una costruzione
biamo visto i limiti di questo modo di pensare. Ve-
che risponde a scopi di imputazione e non può esse-
diamo ora quali sono gli aspetti di criticità dell’ave-
re, sia pure arrivandoci con quelle argomentazioni,
Per meglio comprendere questo assunto, faccia-
attribuito al concepito una certa soggettività giuridi-
mo caso ad una tendenza che non riguarda soltanto
ca, che viene intesa dalla Corte come titolarità di al-
il concepito. Non è infrequente l’idea di istituire co-
me soggetti di diritto entità che si vuole in realtà
In linea di massima la soggettività è una costruzio-
proteggere, non già che si vuol far agire nell’univer-
ne sociale, che presuppone l’inserimento dell’indivi-
so dei rapporti giuridici. Ad esempio, si parla della
duo nella società. È una tecnica di imputazione di si-
Umanità come soggetto di diritto (Chemillier-
tuazioni giuridiche (anche di obblighi, che il conce-
Gendrau, 14 ss.; Bekkouche, 124 ss., entrambi in-
pito difficilmente può avere) che però presuppone
fra, sez. IV), dell’ambiente e della natura come sog-
l’agire di quell’individuo, o di una collettività di in-
getti di diritto (Stone, 2 ss.; Rowe, 89 ss.; Hermet-
dividui, nella società di individui, ossia in una serie
te, 15 ss., tutti infra, sez. IV), degli animali come
di rapporti giuridici. Di per sé la soggettività non si
soggetti di diritto (Marguenaud, 361 ss., infra, sez.
addice al concepito, ad un essere che non agisce al-
l’interno di rapporti giuridici. La soggettività non è
Perché? Se lo scopo è evidentemente quello di
una conseguenza dell’essere persone, è un’astrazio-
proteggerli tramite il riconoscimento della titolarità
ne dell’ordine giuridico, un punto di imputazione
di diritti, almeno due problemi vanno posti: ogni
personalizzato delle regole giuridiche; prova ne sia
volta che si soggettivizza un essere (o un’entità) in-
che il soggetto di diritto ha normalmente un indivi-
capace di per sé di agire nell’universo dei rapporti
duo come sostrato, ma può anche averne di molte-
giuridici, a ben vedere non si tratta di una soggetti-
plici, come nel caso degli enti collettivi, o non aver-
vizzazione, bensì del ricorso alla tecnica della rap-
ne affatto, come dimostra la teoria giuridica dell’as-
presentanza. In secondo luogo, il dibattito sulla sog-
gettivizzazione ha finito con l’offuscare le possibilità
Di questa funzione della soggettività, che altro
di ricorso ad altre soluzioni. E quale in particolare?
non è se non il consentire a un essere di agire in rap-
Quella innanzitutto di considerare questi esseri co-
porti giuridici, attraverso la titolarità di situazioni
me oggetti di tutela piuttosto che come soggetti di
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
diritto. Si dimentica troppo facilmente che è a titolo
so dalla condotta colpevole dei medici, i quali, som-
di cose che le stesse persone sono state meglio tute-
ministrando un farmaco nocivo alla madre, e facen-
late. La persona si è trovata protetta non già come
do nascere il bambino malato, violano il diritto di
non-cosa, ma proprio in quanto cosa fuori commer-
cui quest’ultimo è titolare sin dal concepimento.
cio. Storicamente parlando il sotterfugio della per-
Innanzitutto: ve ne era bisogno? La Corte era
sonificazione, che ha avuto esempi importanti nel-
chiamata a decidere un caso semplicissimo di danno
l’eredità giacente del diritto romano classico e nelle
alla salute. La lesione inferta al concepito si manife-
comunità umane del Medio Evo, non serviva a porre
sta quando questi nasce. E quando nasce egli fa va-
quelle cose in uno spazio di indisponibilità, ma ad
lere una lesione del diritto alla salute, non fa valere
istituire un punto di imputazione quando il titolare
una lesione del diritto a nascere sano. E, del resto,
era incerto. Quando i romani volevano proteggere
non è un caso che il danneggiato abbia fatto valere
una entità non la personificavano, piuttosto la consi-
una lesione del diritto alla salute e non è un caso che
deravano cosa sacra o fuori commercio.
i giudici abbiano risarcito un danno non già al dirit-
Nella direzione di fare del concepito un oggetto
to a nascere sano, ma un danno alla salute. Senza
di tutela piuttosto che un soggetto di diritto vanno
contare la stranezza di un diritto che durante la gra-
proprio le norme dalle quali la Corte ha invece inte-
vidanza ha un certo contenuto (sarebbe forse meglio
so ricavare il contrario. L’art. 1 della l. n. 40/2004
dire nome?), ossia quello del diritto a nascere sano,
dichiara di tutelare il concepito, l’art. 1 della l. n.
e che dopo la nascita ne acquista un altro, ossia il di-
194/1978 afferma la tutela della vita umana sin dal
suo inizio, la l. 29.7.1975, n. 405 (Istituzione dei con-
Sarebbe stato sufficiente dire che il concepito fa
sultori familiari), sui consultori afferma l’esigenza di
valere, una volta nato, il danno alla sua salute infer-
proteggere la salute del concepito. Da queste nor-
togli quando era ancora nascituro. Non c’era alcun
me, e da tutte le altre cui la Corte fa ricorso, si ricava
bisogno di inventare un diritto a nascere sano, leso
invero che l’ordinamento tutela il nascituro, non già
dalla condotta del medico durante la gravidanza e
che lo personifica, o che lo considera come centro di
che però il concepito fa valere come diritto alla salu-
imputazione di situazioni soggettive.
Un importante filosofo ha descritto la moderna
Qui la Corte cade nello stesso equivoco nel quale
forma di sacralizzazione del concepito con una for-
cadono coloro che contestano il diritto di non na-
mula stringente: l’esclusione inclusiva. Ossia: il con-
scere (mi permetto, su questo punto, di rimandare a
cepito, questa «vita nuda», attestata dal corpo del
Cricenti, Il diritto di non nascere, 105 ss., infra, sez.
feto, ma non ancora dalla sua parola, assume rile-
IV). Chi nasce malato per via di un fatto lesivo in-
vanza giuridica attraverso un movimento congiunto
giusto occorsogli durante il concepimento non fa va-
di esclusione dal novero dei soggetti e delle persone,
lere la lesione del diritto a nascer sano o del diritto a
e contemporaneamente di inclusione nella sfera de-
non nascere affatto. Fa valere ora per allora la lesio-
ne della salute, fa cioè valere ora una lesione inferta-
Nelle decisioni che hanno ammesso il risarcimen-
6. I «falsi» diritti. Il diritto a nascere sa-
to, compreso l’affaire Perruche (Cass., ass. plen.,
no. Il diritto di non nascere. La rovina del sog-
17.11.2000, infra, sez. III; Aynes, 492 ss.; Labrous-
getto di diritto, si può dire in conclusione, è il diritto
se-Riou e Mathieu, 44 ss.; si vedano Markesinis,
77 ss.; Bechillon, 47 ss.; Murat, 282 ss.; Hermit-
Il soggetto di diritto si caratterizza per essere, per
l’appunto, titolare di diritti. Abbiamo visto come la
13; Cayla-Thomas, 1 ss., e Chanteur, 1 ss., tutti
Corte ne attribuisca al concepito alcuni che invece
infra, sez. IV), non si discuteva, come gli avversari
sono del tutto incompatibili con lo stadio esistenzia-
della ipotesi sostenevano, di un diritto di non nasce-
le di quest’ultimo (diritto all’onore, alla reputazione,
re, corrispondente al diritto di essere eliminato me-
alla identità personale, ecc.). Non solo fa quello, ma
diante aborto, bensì del diritto, una volta nato, di
riconosce al nascituro un altro diritto, che invece co-
dolersi non della nascita ma dello stato di infermità.
stituisce una formula vuota, non corrispondendo ad
Qui in pratica viene consentito a chi è nato di agire
alcun interesse protetto, ed il cui uso dimostra chia-
per una malattia contratta durante la vita prenatale.
ramente come l’intento della Corte di proteggere il
In questo caso lo strumento con il quale si consente
concepito avviene seguendo una strada discutibile,
a chi nasce (e solo ovviamente a partire da quel mo-
quella già vista della personificazione.
mento) di dolersi del danno riportato durante la vita
La Corte espressamente afferma che il nascituro
prenatale è costituito da una finzione, mediante la
ha il diritto a nascere sano, diritto che gli deriva da-
quale, nel momento in cui nasce ed agisce, il dan-
gli artt. 2 e 32 della Costituzione. Questo diritto è le-
neggiato si costituisce come soggetto del danno pa-
Cass., 11.5.2009, n. 10741 - Commento
tito nella vita prenatale. Il sistema usa la finzione di
che, La récuperation du concept de patrimoine com-
creare un diritto a favore di chi non è ancora nato. mune de l’humanité par les pays industriels, in Rev.
Ma questo diritto il nato può esercitarlo solo una
belge droit intern., 1987, 124 ss.; quanto alla natura,
volta che sia tale. Non c’è bisogno di dire che il con-
v. Stone, Should trees have stending? Toward legal
cepito ha un diritto a nascere sano nel momento in
rights for natural objects, in Sout. Cal. Law rev.,
cui è ancora nascituro, durante lo stadio di esistenza
1972; Rowe, Crimes against ecosphere, in Environ-
in quanto nascituro. È il nato che, una volta tale, fa
mental Ethics, Barnaby, a cura di Bradley e Du-
valere un diritto attuale sul suo corpo di soggetto
guid, 1988, II, 89 ss.; Hermitte, Le concept de di-
nato ed esistente, e dunque un diritto alla salute
versité biologique et la création d’un statut de la natu-
(non già a nascere sano), diritto, che per una finzio-
re, ora in Edelman-Hermitte, L’Homme, la na-
ne, è fatto retroagire alla vita prenatale. ture, le droit, Edition Christian Bourgeois, Paris,1988, 15 ss. E quanto agli animali, v. la prospettiva
III. I precedenti
di Marguenaud, L’animal en droit privé, Puf, Pa-ris, 1992, 361 ss.
Sulla soggettività del concepito l’unico preceden-
Sul diritto di non nascere, Cricenti, Il diritto di
te più o meno in termini è Corte cost., 18.2.1975,
non nascere, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 105 ss., e
n. 27, in Foro it., 1975, I, 515, che però esclude che
sull’affaire Perruche che su quel diritto ha dato l’av-
il concepito sia «persona». Sul diritto a non nascere
vio alla discussione: Aynes, Le préjudice de l’enfant
o sui diritti della nascita in generale, v. Cass.,
handicapé: la plainte de Job davant la Cour de cassa-
29.7.2004, n. 14488, in questa Rivista, 2005, I, 418; tion, in Dalloz, 2001, 492 ss.; Labrousse-Riou e
Cass., 14.7.2006, n. 16123, in Giur. it., 2007, 1921.
Mathieu, La vie humaine peut-elle être un préjudi-
In tema v. pure Cass., 10.5.2002, n. 6735, in Foro it.,
ce?, in Dalloz, 2000, 44 ss.; si vedano Markesinis,
Rèflexions d’un comparatiste anglais sur et à partir de
Sul diritto di non nascere, il leading case, fonte di
l’arrêt Perruche, in Rev. trim. droit civ., 2001, 77 ss.;
dibattito in Francia è Cass., ass. plen., 17.11.2000,
Bechillon, Porter atteinte aux catègories anthropo-
in Jur. class. per., 2000, 2293. logiques fondamentales?, in Rev. trim. droit civ.,2002, 47 ss.; Murat, Wrongful life à la française, in
IV. La dottrina Jur. class. per., 1996, 282 ss. (relativo alla prima pro-
Per una critica dell’abuso del soggetto di diritto,
nuncia della Cassazione sul caso); Hermitte, Le
v. Y. Thomas, Le sujet de droit, la personne et la na-contentieux de la naissance d’enfants handicapé, in
ture, in Le Debat, 1998, 85 ss. Per una critica della
Gaz. pal., 1997, 1403 ss. (anche questa sulla prima
distinzione tra persone e cose, Cricenti, I diritti sul
decisione); Viney, Brèves remarques à propos d’unarrêt qui affecte l’image de la justice dans l’opinion, in
Sulla coincidenza tra persona-concepito e sogget-
Jur. class. per., 2001, 286; Meˇmeteau, L’action de
to v., tra i tanti, Hoyos Castañeda, El concepto ju-vie dommageable, in Jur. class. per., 2000, 279; Ma-
rìdico de persona, Ediciones Universidad de Navar-
yaux, Naissance d’un enfant handicapé: la Cour de
ra, Pamplona, 1989, spec. 522 ss.; Palazzani, Ilcassation au péril de la causalité, in Rev. gén. droitconcetto di persona tra bioetica e diritto, Giappichel-
li, 1996; Andorno, La distinction juridique entre les
Ovviamente sono stati scritti anche phamplet ed
personnes et le choses, L.G.D.J., 1996, 69.
opere monografiche. Due di particolare eleganza e
Per una critica della derivazione dello statuto del
di segno opposto: Cayla-Thomas, Du droit de ne
soggetto dalla «natura» della persona, ed in genera-
pas naître, Gallimard, Paris, 2002 e Chanteur,
le, per una critica del cognitivismo etico, Carcater-
Condamnés à mort ou condamnés à vivre, Geneve-
ra, Il problema della fallacia naturalistica. La deriva-
Paris-Bruxelles, 2002. Studi italiani sullo statuto del
zione del dover essere dall’essere, Giuffrè, 1969;
concepito: Villanacci, Il concepito nell’ordina-
Scarpelli, voce «Semantica giuridica», nel Noviss.mento giuridico, Esi, 2006; Baccari, Diritto alla vitaDigesto it., XVI, Utet, 1982, 978 ss., anche sotto il ti-
tra ius e biotecnologie. I. Difesa del concepito, Giap-
tolo di Semantica, morale, diritto, Giappichelli,
pichelli, 2006; E. Giacobbe, Il concepito come per-sona in senso giuridico, Giappichelli, 2003. Ma fon-
Sulla tendenza a soggettivizzare entità che si in-
damentale Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano
tende proteggere, come l’Umanità Chemillier-
e la vita nuda, Einaudi, 2005.
Gendrau, L’Humanité peut-elle être un sujet dedroit international, in Actes, 1989, 14 ss.; Bekkou-
NON-SUPPURATIVE MENINGOENCEPHALITIS IN A BRUSHTAIL POSSUM ( Trichosurus vulpecula ) (CASE 1411.1) of mononuclear cells surround multifocal blood vessels within infection. The significance of the intranuclear inclusion bodies the brainstem, cerebral cortex and meninges ( Fig 1c ). Focally within the liver of this possum is uncertain. CASE HISTORY the meninges are markedly
Hoodia Hoodoo Teacher Handout: Correlation to National Standards National Social Studies Standards VI. Power, Authority, and Governance Social studies programs should include experiences that provide for the study of how people create and change structures of power, authority, and governance, so that the learner can: • b. explain the purpose of government and analyze h