Io494

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana S E D E Consiglio Regionale della Toscana Interrogazione a risposta Orale n. 494 Prot. n. 3918/2.17.2 del 21.03.2007 Oggetto: In merito al ricorso all’Ivg farmacologica negli ospedali toscani. Interrogazione urgente a risposta orale. I sottoscritti Consiglieri regionali, premesso: - che dal mese di novembre 2005 in alcune Aziende sanitarie della Toscana l’interruzione volontaria della gravidanza viene effettuata anche mediante la somministrazione della pillola abortiva RU 486; - che a partire da tale data le Ivg farmacologiche sono state in totale 428, con 66 IVG chirurgiche successive all’uso di cui sopra, e la stragrande maggioranza di dimissioni volontarie successive alla somministrazione della pillola abortiva (fino all’80% in taluni ospedali), aggirando di fatto l’obbligo del ricovero di almeno tre giorni richiesto espressamente dal Consiglio superiore della sanità, e comunque senza alcuna certezza che l’aborto avvenga in ambiente ospedaliero; ricordato: - che l’Ivg farmacologica avrebbe le caratteristiche previste dalla legge 194, laddove, all’articolo 15, si riferisce all’uso delle “tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza”; - che, tuttavia, non solo non esistono ad oggi studi della letteratura scientifica mondiale che attestino un maggior grado di sicurezza dell’aborto farmacologico, ma questa metodica avrebbe addirittura effetti assai più negativi sulla salute fisica e psichica della donna rispetto al metodo chirurgico; 50129 Firenze, Via Cavour, 2 / tel. 055-2387516/517 fax 055-2387518 e-mail: [email protected]/ sito web: www.udc-regionetoscana.it - che relativamente dell’utilizzo della RU 486 (mifepristone) a scopi abortivi non esiste alcun protocollo approvato dall’Aifa o dall’Emea, quindi valido per il nostro Paese; che anche il secondo farmaco usato per l’aborto chimico, il misoprostol (il cui nome commerciale è Cytotec) non è mai stato registrato, in Italia come in nessun altro Paese, come abortivo, ma solo come farmaco anti-ulcera; e soprattutto che le norme contenute nella recente legge finanziaria in merito all’utilizzo dei farmaci off label rendono la somministrazione di questi farmaci nell’Ivg completamente illegale; preso atto: - che il Consiglio superiore della sanità, nella seduta del 18 marzo 2004, si è espresso con chiarezza sul problema del ricovero per l’intervento abortivo effettuato con il metodo chimico: “Alla luce delle conoscenze disponibili, i rischi dell’interruzione farmacologia della gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi dell’interruzione chirurgica solo se l’interruzione avviene in ambiente ospedaliero”; e che tale metodica sarebbe conforme alla legge 194 solo se svolta “in ambito ospedaliero fino a completamento dell’aborto e delle cure del caso”; appreso: - che il Sottosegretario di stato per la salute, Gian Paolo Patta, il 26 febbraio scorso, rispondendo alla Camera dei deputati ad una interrogazione in merito, ha ribadito che: “La posizione attuale del Ministero della salute è quella di confermare le decisioni precedentemente assunte, nel corso del 2005, in merito a due pareri di contenuto medico-scientifico del Consiglio superiore di sanità del 18 marzo 2004 e del 20 dicembre 2005. Ciò in quanto, alla luce delle conoscenze disponibili, i rischi dell'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi dell'interruzione chirurgica solo se l'interruzione della gravidanza avviene in ambiente ospedaliero. Il parere del 20 dicembre 2005 riporta, testualmente, (…) che la donna debba essere trattenuta in ambiente ospedaliero fino ad aborto avvenuto”; - che il Sottosegretario On. Patta ha aggiunto inoltre, nella stessa sede, che “Va ricordato che, nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra Governo e regioni per il patto nazionale per la salute, la legge finanziaria per il 2007, come peraltro segnalato dagli stessi interpellanti, ha stabilito che la disposizione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 17 febbraio di 1998, n. 23 (nota come legge Di Bella), che consente al medico di prescrivere un medicinale per indicazioni non autorizzate, in mancanza di una valida alternativa terapeutica, non può essere applicata in caso di ricorso a terapie farmacologiche a carattere diffuso e sistematico a carico del servizio sanitario nazionale quale alternativa terapeutica per pazienti portatori di patologie per le quali esistono farmaci autorizzati e specificamente indicati. L'unica deroga prevista dalla recente legge finanziaria è quella dell'impiego del medicinale off label solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche. La norma ha voluto anche definire un percorso di individuazione dei responsabili dei relativi procedimenti applicativi nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche rimandando alle regioni l'adozione, entro il 28 febbraio 2007, di disposizioni in tal senso”; alla luce inoltre del caso recentemente verificatosi a Trento, dove una donna a cui è stato somministrato misoprostolo per via endovaginale allo scopo di provocare l’espulsione 50129 Firenze, Via Cavour, 2 / tel. 055-2387516/517 fax 055-2387518 e-mail: [email protected]/ sito web: www.udc-regionetoscana.it dell’embrione ha sporto denuncia contro i medici dopo aver firmato un consenso informato ritenuto carente; - quali iniziative intenda assumere al fine di impedire che, relativamente al ricorso all’Ivg farmacologica negli ospedali della Toscana, vengano sistematicamente disapplicate le disposizioni della legge 194/78 alla luce di quanto ribadito dal Consiglio superiore della sanità e dal Ministero della salute nei pronunciamenti sopra richiamati; - cosa intenda fare per arginare l’uso illegale di farmaci non registrati in Italia, privi di un protocollo autorizzato, e comunque adoperati off label, con grave rischio per la salute delle donne, e fuori da ogni possibilità di controllo; - se, come indicato dalla nuova legge finanziaria e ricordato dal Sottosegretario alla salute, la Regione Toscana ha adottato, entro la data stabilita (il 28 febbraio 2007) le disposizioni per “l’individuazione dei responsabili dei relativi procedimenti applicativi”; - a chi risalga attualmente la responsabilità per la stesura dei diversi “consensi informati” che vengono sottoscritti dalle donne che si sottopongono a Ivg farmacologica nei diversi ospedali toscani, con quali criteri vengano formulati, e chi ne controlli l’attendibilità e la completezza, visto che non esiste un protocollo autorizzato nazionale a cui riferirsi; e se i rispettivi comitati di bioetica delle strutture sanitarie pubbliche in cui si attua l’Ivg farmacologica ne siano stati informati e abbiano fornito il proprio parere. 50129 Firenze, Via Cavour, 2 / tel. 055-2387516/517 fax 055-2387518 e-mail: [email protected]/ sito web: www.udc-regionetoscana.it

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